Cassation court annuls sentence for omitting mandatory administrative sanctions of license suspension and vehicle confiscation in traffic offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed a first-instance sentence that imposed criminal penalties but omitted mandatory administrative sanctions. The court held that under the Code of Criminal Procedure, public prosecutors may appeal sentences regarding traffic offenses where compulsory administrative measures like license suspension were not applied. Consequently, the lower court's failure to order these statutory sanctions was deemed a legal error requiring annulment and remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992: In traffic offense cases, the mandatory administrative sanctions of license suspension and vehicle confiscation must be applied by the court even if not agreed upon by the parties, and their omission constitutes grounds for cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a ,carico di: BAGAGLI ILARIA nato a DESENZANO DEL GARDA il 24/11/1994 avverso la sentenza del 13/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. il Gip del Tribunale di Brescia ha applicato a Bagagli Ilaria in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 700,00 di ammenda, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, con autorizzazione allo svolgiment A .L ett un tempo pan a—due ore al giorno da svolgersi presso la Parrocchia Santa Maria della Neve di Sirmione.
2. Avverso detta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce ; ex art. 606( comma 1, lett.
b) i e comma 2 cod.proc.pen. l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla omessa previsione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) C.d.S.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato. Rileva preliminarmente il Collegio che, con riguardo ai reati commessi con violazione della normativa afferente alla circolazione stradale, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen., avverso le sentenze di applicazione di pena, con cui non sia stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (così: Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, RG. c/Melzani, Rv. 279349-01). Ciò perché, in esito all'inquadramento sistematico dell'istituto, la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ha ritenuto che, alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 568, comma 2, 606, comma 2, cod. proc. pen. e 111, commi 6 e 7, Cost., non potesse andare esente dal controllo di legittimità, secondo i canoni ordinari consacrati dal menzionato art. 606 cod. proc. pen., il profilo relativo alle statuizioni non comprese nell'accordo intervenuto tra le parti o, comunque, da queste non negoziabili.
Tanto premesso e venendo al merito della questione, va evidenziato che, anche nel caso in cui il giudizio sia definito con sentenza di patteggiamento, deve farsi luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste come obbligatorie per legge, avendo, da tempo, chiarito questo giudice di legittimità che «Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti» (in tal senso:
Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, RG. in proc. Cargnello, Rv. 257871).
2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è conformata all'indicato principio, posto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, nel recepire l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti in relazione alla contestata contravvenzione, non ha provveduto a disporre, a norma dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992, l'obbligatoria sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.
3. Alla luce di quanto posto in rilievo, risultando omessa l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che avrebbero dovuto necessariamente essere disposte, atteso che la determinazione della durata della sospensione è rimessa ad apprezzamenti di merito, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione relativa alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinviai per nuovo giudizio sul punto/ al Tribunale di Brescia, Ufficio Gip, in diversa