Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription and non-cumulative administrative license suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding prescription and the constitutionality of administrative license suspension. The court found the crime had not expired because the suspension of the prescription period remained applicable under specific legislative provisions. Furthermore, it ruled that the administrative suspension imposed by the Prefect cannot be cumulatively applied with the definitive judicial suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The appeal is inadmissible when the crime has not expired due to the continued application of the suspension of prescription period, and when the administrative suspension of the driving license is not cumulable with the judicial sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RUSSO Francesco nato a LAMEZIA TERME il 26/10/1993 avverso la sentenza del 20/05/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore: è presente l'avvocato Veneziano Nicola Armando del foro di Lamezia Terme in difesa dell'imputato, per il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha ridotto la pena e la durata della sanzione amministrativa accessoria, confermando nel resto la declaratoria di responsabilità di Francesco Lo Russo in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
b) e 2-bis, cod. strada (fatto del 30.12.2017).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al Protocollo Aggiuntivo e all'art. 50 CEDU, essendo stato l'imputato sanzionato con fa sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da parte del prefetto con provvedimento di durata inferiore alla sanzione accessoria imposta dal giudice penale, con duplice applicazione della sanzione sulla base di norma da reputarsi incostituzionale.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, come si evince dall'informazione provvisoria n. 19 resa all'esito dell'udienza del 12.12.2024, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27.11.2021, ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019.
Ne consegue come nel caso, alla data di emissione della sentenza impugnata, non fosse decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale commesso in data 30.12.2017, per il quale andava computato, fra primo e secondo grado, il periodo di sospensionedIjn dalla c.d. legge Orlando. 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo pacifico che la sospensione provvisoria della patente disposta dal Prefetto non sia cumulabile con quella disposta in via definitiva dal giudice, dovendo piuttosto la stessa essere obbligatoriamente sottratta dal medesimo Prefetto, quale organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria.
Infatti, in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, Carnieletto, Rv. 256005 - 01).4.
Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2025