Italian Court dismisses appeal for refusal of generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's refusal of generic mitigating circumstances was arbitrary. The appellant argued that the appellate court relied solely on specific prior convictions without adequately addressing the lack of general mitigating factors. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient as it correctly prioritized specific criminal history over generic leniency, a standard practice in Italian criminal law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The refusal of generic mitigating circumstances is not inadmissible if the court of first instance provides a non-contradictory motivation based on preponderant elements, such as specific prior convictions, without needing to consider every single favorable or unfavorable fact presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gamberoni Simone nato a OCCHIOBELLO il 02/06/1977 avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte d'appello di Bologna. Letto il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso p l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui Gamberoni Simone veniva condannato alla pena di giustizia, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici e guida senza patente, con la recidiva nel biennio; fatti commessi in data 30 sett?mbre 2017.
2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorsa per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la suindicata decisione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 530, cod.proc.pen. ed erronea applicazione degli artt. 186 e 116 cod. strada. Il ricorrente osserva che la Corte territoriale ha valorizzato elementi privi di rilevanza indiziaria a carico del prevenuto, ravvisati nel fatto di abitare vicino al luogo del sinistro e di essersi sottratto alla prova dell'alcoltest. 2.2 Con il secondo motivo, eccepisce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod.proc.pen, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivata esclusivamente, ma insufficientemente, sulla base dei preced nti penali specifici da cui l'imputato risulta gravato 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo p r l'inammissibilità del Ef ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Il motivo con cui si censura l'affermazione di responsabilità de l'imputato per vizi di motivazione e violazione di legge è generico. La censura, appresso riportata integralmente, lamenta che " Con motivazione unilaterale ed arbitraria, la Corte territoriale confermava la condanna dell'imputato. In poche righe la Corte territoriale valorizza i pochi elementi indiziari a carico del prevenuto consistenti nell'abitare vicino al luogo del sinistro e una volta rintracciato di essersi sottratto alla prova dell'alcoltest. E' evidente l'erroneo utilizzo della prova logica dove l'ipotesi di accusa è stata trasferita in automatico in dato probatorio unilaterale.
E' totalmente omessa ogni possibile riflessione in ordine quantomeno al ragionevole dubbio circa l'estrar+tà del prevenuto in merito al fatto contestato. Non è stata minimamente valutata invece la ricostruzione difensiva intorno al difetto complessivo dell'apparato probatorio come costruito dal 10 giudice". Si rammenta che è inammissibile il ricorso per cessazione i cui motivi si limitino a lamentare "l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, d Ile censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad e se, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di onsentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si ollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ez. 2, Sentenza n. 9029 del 05 novembre 2013 - Rv. 258962 - 01).
L'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (‘ez. 3 - sentenza n. 8065 del 21 settembre 2018 Ud.- Rv. 275853 - 02). Gli argomenti sopra richiamati non risultano scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza. L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logica-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razicinalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, e perciò insindacabili in sede di legittimità.
La Corte distrettuale, infatti, ha dato logica risposta ai motivi di appello. In particolare ha evidenziato che il veicolo coinvolto nel sinistro risultava essere di proprietà di Mazzoni GiorgiaA e al momento dell'incidente era condotto da un uomo che si era allontanato a piedi in direzione dell'abitazione della Mazzoni. Nell'immediatezza, i militari operanti si recavano presso la vicina abitazione della Mazzoni ed ivi rintracciavano l'imputato, compagno della Mazzoni, che presentava alito vinoso e che rifiutava di sttoporsi ad alcooltest. Ha pertanto logicamente dedotto che l'odierno imputato si trovasse alla guida del mezzo uscito di strada e che, immediatamente dopo il sinistro, avesse raggiunto l'abitazione della compagna, proprietaria del veicolo, ove effettivamente veniva rintracciato.
Così pure, la circostanza che il Gamberoni presentasse alito vinoso è stata ragionevolmente ritenuta sintomatica del fatto che costui si trovasse Ila guida del mezzo al momento dell' incidente cagionato dal suo stato di ebbrezza alcolica.A fronte delle puntuali risposte da parte della Corte territoriale, il rrotivo di ricorso non si confronta con le stesse e non rappresenta la precisa prospettazione d Ile ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, risulta* perciò inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quélli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01;
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo decisivi i precedenti penali specifici dell'imputato, con motivazione che, alla luce dei consolidati principi Mlfe grurisprudenza di legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa annento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amr