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Sentenza — n. 11605/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11605/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11605/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 11 gennaio 2024i, la Co te di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 2 marzo 2023 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dell'imputato Frascati Juan Carlos, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute in misura equivalente alla contestata circostanza aggravante, ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c)1 d. Igs. 285/1992.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, artt. 163 cod. pen; Sentenza — n. 11605/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo ai profili relativi al diniego dell'art. 131 bis cod.pen. e della LA sospensione condizionale della pena,-"Corte territoriale ha adottato invero una motivazione congrua ed esaustiva e rispondente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In ordine al primo profilo ha, invero, evidenziato che iconsiderate le modalità della condotta, ed in particolare il tasso alcolemico e le condizioni psico-fisiche in cui versava l'istante, coinvolto in un incidente stradale per la sua incapacità di governare il mezzo, non potesse ritenersi trascurabile la messa in pericolo del bene tutelato dalla norma ovvero la sicurezza degli altri utenti della strada.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abuso di alcol reato grave di stupefacenti grave eccesso di velocità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna in ordine alla maritata pronuncia di proscioglimento di cui all'art. 131 bis cod. pen., oggetto di specifica censura al motivo di appello nr.
artt. 163 cod. pen
Con il terzo ed ultimo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 163 cod. pen., 111 Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRASCATI JUAN CARLOS nato il 24/02/1980 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 gennaio 2024i, la Co te di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 2 marzo 2023 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dell'imputato Frascati Juan Carlos, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute in misura equivalente alla contestata circostanza aggravante, ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c)1 d. Igs. 285/1992.

2. Dalla ricostruzione effettuata dalle sentenze di merito, la vicenda può essere così riassunta: la mattina del 9 febbraio 2019 una pattuglia dei Carabinieri, nell'espletamento di un ordinario servizio di controllo della circolazione stradale, veniva allertata dalla centrale operativa per il 'verificarsi di un sinistro stradale. Giunta sul posto, trovava una autovettura Suzuki tg. DB192SB contro un ostacolo fisso, il cui conducente era palesemente in stato di ebbrezza) data la condizione di alterazione in cui Versava. L'uomo, i identificato nel Sig.

Frascati Juan Carlos, veniva condotto in caserma e sottoposto al controllo del tasso alcolemico con l'etilometro .zhe si concludeva con esito positivo in entrambe le misurazioni (la prima pari a 1,65 gr/I e la seconda pari a 1,63 gr/l). Il giudice del gravame ha confermato la responsabilità penale dell'imputato, già ritenuta dal primo giudice, in ordine al reato contestato/ stante la positività, rilevata per ben due volte, al test alcolernico. Ulteriori elementi sintomatici erano desunti darimpatto della autovettura da lui condotta contro un ostacoloi denotanW'incapacità del medesimo di effettuare manovre di emergenza che avrebbero potuto evitare il sinistro.

3. Avverso la sentenza in epigrafe l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre distinti motivi. Con il primo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna in ordine alla mancata valutazione delle conclusioni difensive scritte, ai sensi degli artt. 24 d. I. 137/2020 e 23 d. I. 149/2020 e dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc r pen., nonché l' inosservanza delle norme processuali stabilite a pEkna di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza ai sensi degli artt. 125, comma 1, 546 e 615, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., nonché l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza ai sensi degli artt. 125, comma 3, 546 e 601, comma 5, cod. proc. pen. e dell'ar . 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Si assume l'erroneità della sentenza impugnata laddove con riguardo alla censura difensiva riguardante la tardiva trasmissione delle conclusioni del RG., che non sono state inviate nel termine previsto Ma solo in data 5.1.2024 con conseguente violazione del diritto di difesa, ha ritenuto che non sia ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa non essendo stata allegata la sussistenza di un concreto pregiudizio, precisando che detto pregiudizio é stato invece indicato e che lo stesso deriva dl termine ridotto per le sue conclusioni. Con il secondo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna in ordine alla maritata pronuncia di proscioglimento di cui all'art. 131 bis cod. pen., oggetto di specifica censura al motivo di appello nr. 3 ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. Si censura la sentenza impugnata per avere disatteso le doglianze difensive senza alcuna logica argomentazione limitandosi il Collegio a condividere la ricostruzione dei fatti del primo giudice. Con il terzo ed ultimo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 163 cod. pen., 111 Cost. e 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., nonché la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna in ordine alla mancata concessione della pena sospesa oggetto di specifica censura al motivo di appello nr. 5.

4. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Ed invero, una volta accertato che le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli sono state tardivamente depoSitate, va altresì rilevato che le stesse non sono supportate da alcuna argomentazione a sostegno di talché non é configurabile la lesione del diritto di difesa dell'imputato il quale nell'odierno ricorso non ha peraltro neanche allegato il concret0 pregiudizio che ne sia derivato. 2.1 restanti due motivi sono inammissibili in quanto reiterativi delle censure proposte in appello senza alcun confronto con le statuizion della sentenza impugnata. 2 P È invero inammissibile il ricorso per cassazione fondato su moti i che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Con riguardo ai profili relativi al diniego dell'art. 131 bis cod.pen. e della LA sospensione condizionale della pena,-"Corte territoriale ha adottato invero una motivazione congrua ed esaustiva e rispondente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In ordine al primo profilo ha, invero, evidenziato che iconsiderate le modalità della condotta, ed in particolare il tasso alcolemico e le condizioni psico-fisiche in cui versava l'istante, coinvolto in un incidente stradale per la sua incapacità di governare il mezzo, non potesse ritenersi trascurabile la messa in pericolo del bene tutelato dalla norma ovvero la sicurezza degli altri utenti della strada.

Con riguardo al secondo aspetto ha invece fondato il giudizio prognostico sfavorevole sulle modalità della condotta ritenute sintomatiche della incapacità di autocontrollo e sulla sussistenza di un precedente specifico.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pag