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Sentenza — n. 11445/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11445/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11445/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Benevento ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell’interesse di PAPA Lucia, terza estranea al reato, nell’ambito di un procedimento penale, nel quale si procede a carico di GRAMAZIO Salvatore per più ipotesi ai sensi dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del pubblico ministero e il successivo decreto di conversione in sequestro preventivo emesso dal GIP di quel Tribunale.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11445/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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congelamento dei beni omissione del ministero pubblico sequestro di mezzi di prova mantenimento della carcerazione preventiva ritiro della querela penale assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 324 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PAPA LUCIA (RINUNCIANTE) nato a COLLE SANNITA il 08/01/1946 avverso l'ordinanza del 27/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta LIDIA GIORGIO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Benevento ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell’interesse di PAPA Lucia, terza estranea al reato, nell’ambito di un procedimento penale, nel quale si procede a carico di GRAMAZIO Salvatore per più ipotesi ai sensi dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del pubblico ministero e il successivo decreto di conversione in sequestro preventivo emesso dal GIP di quel Tribunale.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la PAPA con proprio difensore, formulando due motivi, con il primo dei quali ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto di motivazione nella specie di contraddittorietà e illogicità, quanto ai presupposti della misura e, in termini di travisamento della prova, quanto alla titolarità delle somme in sequestro.

3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Con successivo atto, l’avv. Vittorio Giaquinto del foro di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso nella qualità di difensore di fiducia, allegando procura speciale in data 03/03/2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett.

d) cod. proc. pen., essendo stata acquisita formale rinuncia al ricorso, da parte del difensore, procuratore speciale della ricorrente, giusta procura allegata alla nota depositata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere ogni profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000), che si reputa congruo determinare in complessivi euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è deci