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Sentenza — n. 11444/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to formal withdrawal by the defense attorney.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney formally withdrew the lawsuit via a special power of attorney. Although the appellant, Gramazio Salvatore, had filed three grounds challenging the trial court's order regarding seizure measures, the withdrawal rendered the proceedings moot. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 589 and Art. 591 lett. d) of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if the defendant's defense attorney formally withdraws the appeal, thereby extinguishing the procedural standing of the appellant.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal defense attorney renunciation procedural inadmissibility special power of attorney Cassation dismissal sequestro cautelare confisca dei proventi di reato azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 589 of the Code of Criminal Procedure
Art. 591 lett. d) of the Code of Criminal Procedure
art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Benevento ha rigettato le richieste di riesame, presentate nell’interesse di GRAMAZIO Salvatore, nei confronti del quale si procede per più ipotesi ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186/2000
Corte cost. n. 186/2000), che si reputa congruo determinare in complessivi euro cinquecento.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: GRAMAZIO SALVATORE (RINUNCIANTE) nato a BENEVENTO il 10/08/1972 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta LIDIA GIORGIO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Benevento ha rigettato le richieste di riesame, presentate nell’interesse di GRAMAZIO Salvatore, nei confronti del quale si procede per più ipotesi ai sensi dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del pubblico ministero e il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di quel Tribunale.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il GRAMAZIO con proprio difensore, formulando tre motivi, con il primo dei quali ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, con il secondo, violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in termini di travisamento della prova, quanto alla giustificazione lecita delle somme sequestrate, infine, con il terzo, ha dedotto analoghi vizi, quanto alla sussistenza del periculum, tenuto conto dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale.

3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Con successivo atto, l’avv. Vittorio Giaquinto del foro di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso nella qualità di difensore di fiducia, allegando procura speciale in data 12/03/2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett.

d) cod. proc. pen., essendo stata acquisita formale rinuncia al ricorso, da parte del difensore, procuratore speciale del ricorrente, giusta procura allegata alla nota depositata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere ogni profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000), che si reputa congruo determinare in complessivi euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è de