Sentenza — n. 11201/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, previa rideterminazione della pena, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Roberto Russo in ordine al contestato reato di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada (fatto del 13.12.2020). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la mancanza di motivazione della sentenza di appello in ordine al quarto motivo di doglianza, riguardante l’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 11201/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 186 e 186-bis cod. strada (fatto del 13.12.2020). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la mancanza di motivazione della sentenza di appello in ordine al quarto motivo di doglianza, riguardante l’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Russo Roberto (rinunciante) nato a Foggia il 13/09/1999 avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sabrina Passafiume che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' per intervenuta rinuncia al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, previa rideterminazione della pena, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Roberto Russo in ordine al contestato reato di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada (fatto del 13.12.2020).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la mancanza di motivazione della sentenza di appello in ordine al quarto motivo di doglianza, riguardante l’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
3. Con dichiarazione pervenuta in cancelleria il 25.2.2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il ricorso è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all’impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente: Corte Cost. n. 186 del 7 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene congruo determinare in 500,00 euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/02/2025