Cassation court revokes prior dismissal due to defendant death, extinguishing criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court revoked its own 2017 decision dismissing appeals because the defendants had died before the ruling was finalized. The prosecution argued the prior dismissal was final, but the court held that the death of the accused extinguishes criminal liability and invalidates the proceedings. Consequently, the lower court's judgment of acquittal based on the defendants' death was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 50 c.p.; Art. 60 c.p.: The death of the accused extinguishes criminal liability, rendering any subsequent judgment legally nonexistent and requiring its revocation by the deliberating judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALFANO FILIPPO nato a POMPEI il 01/07/1935 CASCONE ROSINA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/04/1940 avverso la sentenza del 09/05/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto Cristina Marzagalli, che ha chiesto la revoca della sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2017 e per l'effetto annullare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 27 aprile 2015 per essere il reato estinto per more dell'imputato
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 maggio 2017 la terza sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Filippo Alfano e Cascone Rosina contro l' ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 27 aprile 2015 di inammissibilità dell'appello presentato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata del 15 giugno 2010.
2. A seguito della sollecitazione del Presidente della terza sezione della Corte di Appello di Napoli, è stato attivato il procedimento per la correzione della decisione adottata da questa Corte in data 9 maggio 2017, con riferimento alla posizione di Filippo Alfano, deceduto il 23 febbraio 2017, e di Rosina Cascone, deceduta il 28 settembre 2011. Dai certificati di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso di Alfano e di Cascone prima che la sentenza fosse deliberata.
3. La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale, sicché incombe sul giudice l'obbligo di accertare lo stato in vita dell'imputato come fondamentale condizione di procedibilità. Poiché quest'obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto, paragonabile all'errore materiale che determina l'inesistenza giuridica della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv.233636). In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207). Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza.
4. Ne consegue che deve essere revocata la sentenza di questa Corte in data 9 maggio 2017. Per effetto dell'annullamento, si devono esaminare i ricorsi e deve, pertanto, essere annullata l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 15 giugno 2010 nei confronti di Alfano Filippo e Cascone Rosina per essere i reati estinti per morte degli imputati
P.Q.M.
Revoca la sentenza di questa Corte in data 9 maggio 2017 e, decidendo sui ricorsi, annulla l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 15 giugno 2010 nei confronti di Alfano Filippo e Cascone Rosina per essere i reati estinti per morte degli imputati Deciso in Rima il 5 febbraio 2025. Il Cons. st. Il Presidente An FrancescoI LCiam i DEPOSITATO IN CANCERLEP, Oggi, A. ,r2sQ