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Sentenza — n. 10903/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding driving without license, citing procedural nullity and evidence sufficiency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10903/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding procedural nullity and insufficient evidence. The defense argued that notification of the appeal citation was improper due to an uncommunicated change of domicile and that evidence proving the defendant drove the vehicle was inadequate. The court ruled that the notification was valid as the new address was correctly listed in the summons and that the appellate court's factual findings were plausible and within the limits of a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 116 comma 15 cod. strada: The appeal is inadmissible if the notification of the appeal citation was effected at the address correctly indicated in the summons, even if the defendant had moved without notifying the court, and if the lower court's finding that the defendant was at the driver's seat with the engine running is supported by uncontested police records.

Parole chiave

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driving without license procedural nullity notification of citation change of domicile review of legality evidence sufficiency recidivism guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
In particolare, il giudice del gravame ha disatteso l'eccezione di nullità della notificazione della citazione dell'imputato per l'udienza del 27/3/2023, effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod.
Art. 116 comma 15 cod. strada
art. 170 cod. proc. pen
La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, infatti, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto
Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni
217266 - 01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni
228349 - 01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone
256463; Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
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Sentenza — n. 34347/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for driving without license, rejecting procedural nullity claims.
Ordinanza — n. 27308/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against traffic conviction for recidivism and denial of non-mention benefit as unfounded.
Sentenza — n. 24887/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding burden of proof for administrative penalty finality in driving without license recidivism. The court rejects the claim of contradictory reasoning, upholding the prosecution's burden. The decision confirms that lack of opposing arguments validates the lower court's finding. The ruling establishes that administrative penalty finality is presumed without explicit documentation if no opposition was filed. The court emphasizes the prosecution's duty to prove the administrative penalty's finality. The decision clarifies that mere mention of a prior sanction in a traffic report suffices as evidence. The court notes that the defendant failed to provide contrary arguments to challenge the evidence. The judgment affirms the lower court's application of established legal principles on burden of proof. The outcome confirms the conviction stands due to the absence of valid procedural objections. The court maintains that the prosecution successfully met its evidentiary burden in this case.
Ordinanza — n. 539/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal against traffic conviction, upholding final administrative prior conviction for recidiva requirements.
Ordinanza — n. 34299/2024 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court reasoning.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARINGI BIAGIO nato a FOGGIA il 26/12/1985 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona della sostituta LUCIA ODELLO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 45& Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale SCARINGI Biagio era stato condannato per il reato di cui all'art. 116 comma 15, codice strada, perché sorpreso alla guida di un'autovettura senza patente di guida, siccome mai conseguita (condotta posta in essere il giorno 8/8/2017), con reiterazione del medesimo illecito depenalizzato accertato il 2/3/2017 e sanzionato in via amministrariva.

In particolare, il giudice del gravame ha disatteso l'eccezione di nullità della notificazione della citazione dell'imputato per l'udienza del 27/3/2023, effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen., rilevando che il domicilio eletto era stato correttamente indicato nel decreto di citazione e che la notifica era stata effettuata in detto luogo, ove era risultato il trasferimento del predetto dal domicilio eletto senza comunicazione all'A.G., motivo per il quale si era proceduto a norma dlellart. 161, comma 4 cit. Quanto all'affermazione della penale responsabilità, tenuto conto del contenuto dei motivi di ricorso, la Corte ha dato atto del contesto nel quale si era svolto l'accertamento (lo SCARINGI essendo stato trovato a bordo dell'auto al posto del conducente e con il motore acceso) e della recidiva nel biennio, ricondotta a precedente accertamento amministrativo divenuto definitivo, con conseguente iscrizione a ruolo dello stesso.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza della legge penale con riferimento alla notifica all'imputato della citazione in appello, per la quale si è proceduto ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. La difesa ha contestato che il mutamento di domicilio non fosse stato comunicato, al contempo affermando che, infatti, la notifica era stata tentata proprio a quel domicilio. Inoltre, ha osservato che, non essendo andata a buon fine la notifica della citazione per la prima udienza, non poteva ritenersi che il contraddittorio fosse stato integrato, a prescindere dalla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, accolta dai giudici territoriali, con conseguente illegittimità della disposta sospensione del corso della prescrizione.

Né la Corte aveva disposto che la notifica all'imputato dovesse essere effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. Cionostante, il 30/3/2023, senza che fosse operato un ulteriorie tentativo al domicilio eletto, la notifica era stata effettuata al difensore, trovando applicazione, ratione temporis, le disposizioni vigenti prima dell'introdotta riforma Cartabia. Ne sarebbe conseguito, secondo la prospettiva difensiva, che prima di poter accedere alla notifica ai sensi dell'art. 161 comma 4 cit., la stessa doveva essere nuovamente effettuata al domicilio dell'imputato, versandosi in ipotesi di momentanea assenza dell'interessato.Sotto altro profilo, poi, la difesa ha rilevato che la norma richiamata trova un temperamento nel caso in cui si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui si trova il destinatario, osservando che l'assenza dell'imputato non equivale a impossibilità della notifica, a meno che si accerti il trasferimento o altra circostanza che attesti detta impossibilità.

Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità: il difensore, dopo aver ritrascritto il contenuto dei motivi d'appello e la motivazione resa dalla Corte territoriale, ha valutato quest'ultima come scarna e superficiale, nonché carente di confronto con i motivi di gravame, con i quali si era rilevata una discrasia tra le dichiarazioni dell'agente di PG che aveva descritto l'imputato in attesa della moglie nei pressi del veicolo e quanto riportato nell'annotazione di PG, in cui si dava atto della sua presenza all'interno dell'abitacolo.

3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lucia ODELLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, la sua manifesta infondatezza emerge dalla semplice prospettazione difensiva in ordine al meccanismo notificatorio. La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, infatti, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D. Rv. 2828489 - 02). A tal fine, peraltro, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo (Sez. 1, n. 23880 del 05/0572020, Usai, Rv. 281419 - 01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. - a termini del quale, se l'ufficio postale restituisce il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve procedere alla notificazione nei modi ordinari - trova applicazione unicamente con riguardo alla prima notificazione all'imputato non detenuto).

Detta regola, peraltro, come pure osservato dalla difesa, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o dimora, perché in tal caso la notifica deve essere effettuata - a pena di nullità assoluta e insanabile - in tale luogo, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (Sez. 6, n. 46788 del 18/10/2023, Horomei, Rv. 285565 - 01; n. 46371 del 19/10/2023, De Vera Melegrito, Rv. 285480 - 01). Non rilevante, peraltro, rispetto alla correttezza dell'incedere procedimentale, è l'argomento con il quale si è posta in risalto l'erronea affermazione della Corte territoriale di omessa, tempestiva comunicazione, da parte dell'imputato, del cambio di domicilio:

è lo stesso difensore, infatti, a precisare che, nel decreto di citazione, era stato correttamente indicato il nuovo domicilio e che la notifica era stata effettuata - invano - proprio presso quell'indirizzo, cosicché il rilievo è del tutto ultroneo rispetto alla quaestio devoluta.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha ripreso l'argomento della inidoneità probatoria degli elementi valorizzati dai giudici di merito per ritenere dimostrato che lo SCARINGI si era trovato alla guida del veicolo. Tuttavia, i giudici del merito hanno utilizzato in maniera conforme un dato incontestato, ricavato dall'annotazione di PG (atto che riflette l'accaduto nella sua immediatezza) e in base ad esso ritenuto che l'imputato era stato sorpreso al posto del conducente dell'autovettura, peraltro trovata con il motore acceso, circostanza parimenti richiamata nella sentenza impugnata.

A fronte di tale motivazione, la difesa ha ribadito il proprio dissonante punto di vista, senza tuttavia introdurre argomenti idonei a mettere in luce il denunciato vizio motivazionale, né tener conto dei limiti propri del giudizio di legittimità. La cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01), essendo estranei al presente sindacato, per consolidata giurisprudenza, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01;

Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente infine alle cause estintive del reato (nel caso di specie, l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349 - 01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216 - 01).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 febb