Cassation appeal dismissed for lack of interest due to conversion of provisional seizure into preventive seizure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant lost standing after the provisional seizure was converted into a preventive seizure. Although the applicant argued the original order lacked motivation and insufficient evidence supported the prosecution, the Court found no current interest in challenging the initial measure. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: A cassation appeal against a ruling rejecting a provisional seizure is inadmissible for lack of interest if, during the proceedings, the measure is converted into a preventive seizure, rendering the original grievance obsolete.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Passoforte Stefano nato a SULMONA il 28/05/1989 avverso l'ordinanza del 27/12/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di L'aquila. Udita la relazione della Consigliera Daniela Calafiore; lette le conclusioni depositate dalla Procura Generale, in persona della Sostituta Procuratrice OLGA MIGNOLO, con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale per il riesame di L'Aquila, con ordinanza del 27 dicembre 2024/16 gennaio 2025, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 10 dicembre 2024, con il quale il P.M. presso il Tribunale di Sulmona aveva disposto il sequestro probatorio, insieme ad altri oggetti, della somma di euro 11.000, in ragione dei gravi indizi emersi nei confronti di Stefano Passoforte, in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1970.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Stefano Passoforte, articolando un unitario motivo di impugnazione, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione; in particolare, il ricorrente denuncia la totale assenza di motivazione con riferimento alle finalità probatorie perseguite in vista dell'accertamento dei fatti, carenza che rende non controllabile il rispetto dei limiti di legge, dovendo giustificarsi l'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali dell'individuo, ivi compreso il diritto di proprietà.
3. Sotto ulteriore profilo, si evidenzia che il quadro indiziario si presenterebbe incompleto e insufficiente a suffragare la tesi accusatoria, laddove spetta al Pubblico ministero provare il nesso di inerenza probatoria tra il bene in sequestro e il reato oggetto d'indagine. Sul punto, poi, delle esigenze cautelari, se riferite al possesso di una somma di danaro, il ricorrente ricorda la giurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema, affermando la necessità che il giudice del riesame verifichi l'effettività e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, senza tuttavia poterla integrare autonomamente, atteso che il difetto di questa costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
5. Osserva il Collegio che dagli atti risulta che il sequestro probatorio è stato convertito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona in sequestro preventivo, con provvedimento depositato il 23 dicembre 2024, cioè precedentemente al deposito del provvedimento qui impugnato. Orbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame relativa al decreto di sequestro probatorio, qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo ed abbia perciò perso efficacia, dovendo indirizzarsi le doglianze degli aventi diritto al sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari in sede di conversione (Sez. 3, n. 12511 del 7/3/2012, Martella, Rv. 252239 - 01).
Ed invero, non essendo possibile la restituzione del bene oggetto del sequestro probatorio, in quanto lo stesso è gravato da altro vincolo, il ricorrente non ha più un interesse attuale e concreto a proseguire nell'attuale impugnazione relativa all'originario sequestro probatorio.
6. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
7. Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,