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Ordinanza — n. 10483/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation remands appeal on judicial assistant fees to civil sections due to established civil jurisdiction rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10483/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the civil sections for proper assignment of jurisdiction. The appellant challenged the appellate court's refusal to approve his management account as a judicial custodian, arguing violations of procedural articles regarding deposit requirements and adversarial rights. The court rejected these merits-based arguments, holding that the entire appeal regarding fee liquidation disputes must be handled by civil sections regardless of the underlying criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.P.R. n. 115/2002; Art. 37, 43 d.lgs. n. 159/2011: Jurisdiction over appeals against liquidation decisions for judicial assistants and custodians belongs exclusively to civil sections of the Court of Cassation, irrespective of the criminal nature of the originating proceedings.

Parole chiave

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judicial assistant fees custodian administration civil jurisdiction criminal proceedings Cassation remand liquidation disputes procedural competence domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 170 d.P.R. n. 115/2002
609887 - 01 precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R.
Art. 37 d.lgs. n. 159/2011
Art. 43 d.lgs. n. 159/2011
Law n. 575/1965

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, ord. n. 35913 del 14/09/2021
Sez. 1, ord. n. 45197 del 08/07/2022
Sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013
Sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv.
Sez. 2 civ. 11577 del 11/5/2017
257580, in cui il principio è stato affermato con riferi- mento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civ. 11577 del 11/5/2017, Rv.
Sez. 2 civ. n. 15813 del 2/7/2010
159 del 2011; Sez. 2 civ. n. 15813 del 2/7/2010„ Rv.
Sez. 2, n. 12802 del 14/5/2019
619266, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia; più di recente, Sez. 2, n. 12802 del 14/5/2019, Rv.
Sez. 6 civ., n. 10136 del 16/4/2021
Sez. 6 civ., n. 10136 del 16/4/2021, Rv.
Sez. U, n. 19161 del 03/09/2009
In quel provvedimento si ricorda che «secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U, n. 19161 del 03/09/2009;
Sez. U, n. 8516 del 29/05/2012
Sez. 1 n. 45917/2022
35913/21 e Sez. 1 n. 45917/2022 - nel contesto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, avendo le S.U.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREZZI RICCARDO nato a BERGAMO il 15/12/1957 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. Fulvio Baldi, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano. Motivi della decisione 1. Riccardo Trezzi ricorre, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 4/10/2024 con la quale non è stato approvato il conto della gestione da lui depositato, quale custode e amministratore giudiziario, in uno con Roberto Margiotta, in relazione al periodo compreso tra il maggio 2009 ed il novembre 2021 e, conseguentemente, è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi presentata da questi ultimi.

L'incarico era stato svolto in relazione ad un importante ed eterogeneo compendio di beni oggetto di sequestro preven- tivo di urgenza ritenuti riconducibili, direttamente o indirettamente, ad una serie di indagati, successivamente imputati e poi assolti, in relazione ad una pluralità di reati tributari ex d.lgs. 74/00. Il ricorrente lamenta, con i primi due motivi, la nullità e l'abnormità dell'ordi- nanza per violazione degli articoli 37 e 43 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui si è ritenuto necessario l'obbligo di deposito di un conto della gestione suddiviso per masse e, con un terzo motivo, la violazione dello stesso articolo 43 della parte in cui non è stato garantito il contraddittorio nei confronti dei custodi amministra- tori giudiziari in relazione alle ulteriori osservazioni depositate dalle parti.

Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.

2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni riportate in epigrafe.

3. Rileva preliminarmente il collegio come la trattazione dell'odierno ricorso debba essere riservata alla competenza delle sezioni civili di questa corte di cas- sazione. Ed invero, il Collegio osserva che questa Corte ha già avuto modo di eviden- ziare (Sez. 4, ord. n. 35913 del 14/092021, Florio, non mass.; Sez. 1 ord. n. 45197 del 08/07/2022, Cappellano, Rv. 283781-01), come, secondo la giurispru- denza di legittimità sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento ai quale inerisce il decreto opposto (cfr.

Sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferi- mento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civ. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210, con riferimento alla liquidazione del compenso del custode e dell'am- ministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575 del 1965, abrogata dal d.lgs. n. 159 del 2011; Sez. 2 civ. n. 15813 del 2/7/2010„ Rv. 619266, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia; più di recente, Sez. 2, n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816;

Sez. 6 civ., n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033).

4. Nel caso che ci occupa, se è vero che il ricorso investe in prima battuta il rigetto dell'approvazione del conto di gestione, il devolutum investe, conseguen- temente, il compenso dovuto agli ausiliari. Ebbene, i principi sopra ricordati, si inseriscono — come ricordano Sez. 4 n. 35913/21 e Sez. 1 n. 45917/2022 - nel contesto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, avendo le S.U. civ. n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01 precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giu- dice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione.

Tale orientamento è stato ribadito anche nel decreto prot. 917/2022 con cui il Primo Presidente agg. in data 17/03/2022, a seguito dell'ordinanza n. 35913/21 di rimessione operata da questa Sez. 4, ha disposto che il procedimento n. 43934/2019, erroneamente iscritto nel SIC penale, fosse trasmesso alla cancelle- ria centrale civile per la registrazione e la trasmissione alla sezione civile tabellar- mente competente. In quel provvedimento si ricorda che «secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U, n. 19161 del 03/09/2009;

Sez. U, n. 8516 del 29/05/2012), appartiene sempre al giudice civile la "competenza" a decidere sulle opposizioni ai provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione va proposto nel rispetto del termine e nelle forme del codice di rito civile dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassa- zione». E si aggiunge che va anche tenuto conto che «l'orientamento espresso dalle citate decisioni delle Sezioni Unite civili è stato seguito dalla successiva giu- risprudenza delle sezioni civili di questa Corte (Sez. 3, n. 22280 del 21/10/2009;

Sez. 2, n. 15813 del 02/07/2010; Sez. 2, n. 17684 del 16/10/2012; Sez. 2, n. 12802 del 14/05/2019);.' 5. Pertanto, si ritiene opportuno rimettere la decisione al Primo Presidente di questa Corte di cassazione per l'assegnazione del ricorso alle sezioni civili (cfr., in ordine alla trasmissione del procedimento all'esito di udienza le già ricordate Sez. 4, ord nn. 44810/2013 e 35913/2021).

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente per