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Sentenza — n. 10457/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10457/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10457/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Roma con sentenza del 12.9.2024 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Emanuele Liborio Coppola per estinzione del reato a lui ascritto (guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2 lett. b, comma 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Roma il 27.11.2021) a seguito di esito positivo della messa alla prova, disponendo, altresì, la revoca della patente di guida dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 168-ter cod. pen; Sentenza — n. 10457/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 lett. b, comma 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Roma il 27.11.2021) a seguito di esito positivo della messa alla prova, disponendo, altresì, la revoca della patente di guida dell'imputato.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente corsa di controllo esame d'idoneità alla guida guida in stato di ebbrezza qualificata abuso della licenza e delle targhe infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 168-ter cod. pen
Il ricorso è fondato, sulla scorta del costante insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Coppola Emanuele Liborio nato a MELFI il 03/04/1989 avverso la sentenza del 12/09/2024 del Tribunale di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con trasmissione degli atti al prefetto di Roma; Udito il difensore: è presente, in sostituzione dell'avvocato Bloise Generoso del foro di Castrovillari (per delega scritta depositata in udienza), l'avvocato Roger Nicholas Locilento in difesa di Coppola Emanuele Liborio, il quale puntualizza ed evidenzia le proprie ragioni riportandosi agli scritti difensivi e ai motivi del ricorso e ne chiede raccoglimento.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 12.9.2024 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Emanuele Liborio Coppola per estinzione del reato a lui ascritto (guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2 lett. b, comma 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Roma il 27.11.2021) a seguito di esito positivo della messa alla prova, disponendo, altresì, la revoca della patente di guida dell'imputato.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 187, commi 1-bis e 1-quater, cod. strada e per avere il Tribunale esercitato una potestà ad esso non spettante, in quanto rimessa alla competenza degli organi amministrativi, a seguito della declaratoria di estinzione del reato.

3. Il ricorso è fondato, sulla scorta del costante insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente -di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Rv. 284091 - 01; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Rv. 270348 - 01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819 - 01).

4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che va eliminata. Deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione degli atti al prefetto di Roma per le determinazioni di competenza. Così deciso il 14 gennaio 2025 Il Consigliere