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Sentenza — n. 10456/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10456/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10456/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12.2.2024, la Corte di appello di Lecce, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado ha ridotto la pena nei confronti di Francesco Spina e Anna Marzo in ordine al reato di cui al capo b), artt. 81, 110 cod. pen., 2 d.lgs. 74/2000. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la doglianza con cui si contestava la qualifica di amministratore di fatto di Spina e per avere affermato che l'assenza di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione per l'apertura di un bar ristorante era un elemento indicativo dell'inesistenza delle fatture. Deduce anche omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 2.1. Successivamente sono stati depositati motivi aggiunti con cui si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 10456/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 110 cod. pen., 2 d.lgs. 74/2000. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la doglianza con cui si contestava la qualifica di amministratore di fatto di Spina e per avere affermato che l'assenza di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione per l'apertura di un bar ristorante era un elemento indicativo dell'inesistenza delle fatture. Deduce anche omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 2.1. Successivamente sono stati depositati motivi aggiunti con cui si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'azionista gestore d'affari rappresentanza senza poteri concedente di franchising difetto di legittimazione del ministero pubblico accertamento d'ufficio dei fatti

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
art. 62-bis cod. pen
Deduce anche omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Spina Francesco nato a Oria il 09/11/1942 Marzo Anna nata a Manduria il 02/05/1956 avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art 616 cod. proc. pen.; udito il difensore: è presente, in sostituzione dell'avvocato Bullo Lorenzo I. del foro di Taranto (per delega orale), l'avvocato D'alise Anna del foro di Roma in difesa di Spina Francesco e Marzo Anna, la quale illustra le proprie ragioni, si riporta al ricorso e ai motivi aggiunti depositati e ne chiede l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12.2.2024, la Corte di appello di Lecce, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado ha ridotto la pena nei confronti di Francesco Spina e Anna Marzo in ordine al reato di cui al capo b), artt. 81, 110 cod. pen., 2 d.lgs. 74/2000.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la doglianza con cui si contestava la qualifica di amministratore di fatto di Spina e per avere affermato che l'assenza di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione per l'apertura di un bar ristorante era un elemento indicativo dell'inesistenza delle fatture. Deduce anche omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 2.1. Successivamente sono stati depositati motivi aggiunti con cui si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto generici e privi di autosufficienza.

4. Si concorda con le considerazioni dedotte dal Procuratore generale nella memoria depositata e ribadita in sede di discussione. 4.1. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha logicamente evidenziato che, in difetto di uno specifico motivo d'appello volto a contestare il ruolo di amministratore di fatto di Costruzioni Messapia S.r.l. attribuito allo Spina in imputazione, la questione dedotta nel corso della pubblica udienza non potesse trovare ingresso, trattandosi di doglianza tardiva. In ogni caso, è appena il caso di rilevare che sul ruolo di amministratore di fatto della Costruzioni Messapia S.r.l. la Corte di appello ha esaurientemente richiamato la motivazione offerta sul punto dal Tribunale, il quale, con argomentazioni immuni da vizi logici, aveva evidenziato come dalla visura camerale emergesse il ruolo dello Spina Francesco quale procuratore della società, dotato degli stessi poteri attribuiti all'amministratore unico, e come in realtà lo stesso era sempre stato il vero e proprio dominus della società in questione, come era emerso dalle dichiarazioni rese dallo stesso Spina, da Marzo Anna e da Vecchio Pompeo. 4.2.

L'inesistenza oggettiva delle operazioni portate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni IVA e imposte sui redditi relativa all'anno 2016 è stata congruamente motivata e neppure è oggetto di contestazione. 4.3. Quanto al profilo soggettivo del reato sub B), i giudici hanno congruamente osservato come la stessa struttura dell'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate fosse conducente alla considerazione che i costi indicati erano finalizzati all'abbattimento dell'imponibile ed all'evasione fiscale, con conseguente consapevolezza da parte dei prevenuti di non avere usufruito delle prestazioni documentate dalle fatture indicate in dichiarazione. 4.4.

Il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è inammissibile, atteso che tale valutazione costituisce l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice di merito, che nel caso è stato legittimamente motivato con la riscontrata assenza di elementi positivi e con la constatata presenza di elementi sfavorevoli all'invocata attenuante, quali la complessità della vicenda ed il numero di fatture utilizzate, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

• Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 g