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Sentenza — n. 10448/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10448/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10448/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani che ha dichiarato Ruggiero Dimiccoli colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen., per essersi impossessato, in concorso con Nicola Dalò, al fine di trarne profitto, di oltre 149 paia di scarpe antinfortunio della "Acquaverde s.r.l.".

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10448/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tale violazione imponeva al giudice di secondo grado di ottemperare al disposto degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. Nel caso di specie, la Corte di appello ometteva di pronunciarsi sulla legittimazione del querelante; 2.2. Mancato riconoscimento del tentativo del reato di furto: l'azione criminosa infatti non era giunta a consumazione, perché una parte di essa si era svolta sotto lo sguardo vigile dei Carabinieri che avevano colto l'imputato mentre era intento a sistemare le scarpe nel vano dell'Apecar nella disponibilità dei prevenuti.

Parole chiave

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furto per mestiere reato di poca entità ricorso per inadempienza difesa contro le pratiche commerciali illecite assicurazione contro il furto reati contro il patrimonio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIMICCOLI RUGGIERO nato a BARLETTA il 10/08/1981 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; con requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani che ha dichiarato Ruggiero Dimiccoli colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen., per essersi impossessato, in concorso con Nicola Dalò, al fine di trarne profitto, di oltre 149 paia di scarpe antinfortunio della "Acquaverde s.r.l.".

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva due motivi con cui lamenta: 2.1. Violazione di legge, in specie dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza di legittimazione del querelante, considerata la mancanza di chiarezza sui suoi poteri. Questi, infatti, non aveva affermato di essere l'amministratore della "Acquaverde s.r.l.", ma di essere il proprietario del capannone in cui le scarpe trafugate si trovavano. Egli avrebbe dovuto allegare una procura speciale idonea a dimostrare la fonte dei suoi poteri di rappresentanza.

Tale violazione imponeva al giudice di secondo grado di ottemperare al disposto degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. Nel caso di specie, la Corte di appello ometteva di pronunciarsi sulla legittimazione del querelante; 2.2. Mancato riconoscimento del tentativo del reato di furto: l'azione criminosa infatti non era giunta a consumazione, perché una parte di essa si era svolta sotto lo sguardo vigile dei Carabinieri che avevano colto l'imputato mentre era intento a sistemare le scarpe nel vano dell'Apecar nella disponibilità dei prevenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Quanto al primo motivo, che peraltro non risulta essere stato devoluto in sede di appello, il Collegio osserva che il querelante aveva dichiarato di essere il legale rappresentante della "Acquaverde s.r.l.", dal cui deposito erano state trafugate le scarpe. Sul punto appare sufficiente richiamare il principio a mente del quale il legale rappresentante di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, a sporgere la querela senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società (Sez. 2, n. 45402 del 25/09/2019, Paunovic Gorica, Rv. 277767).Il secondo motivo, relativo alla qualificazione del delitto contestato come tentato e non come consumato, è manifestamente infondato, atteso che, come si legge nell'impugnata sentenza, quando i militari sono intervenuti, la merce era stata trasferita dal capannone e ormai caricata sull'Ape Piaggio, sicché l'imputato era entrato nell'autonoma disponibilità della stessa.

Deve sul punto richiamarsi il consolidato principio giurisprudenziale per il quale il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544; Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Shehi Vildan, Rv. 279134 per la quale "Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente"). Né risulta, pertinente, la giurisprudenza evocata dalla difesa in tema di furti nei supermercati, che ha escluso la consumazione del reato nell'ipotesi ben diversa in cui il reo si trattenga, all'interno del negozio, sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, atteso che tale intervento difensivo "in continenti" esclude il conseguimento, da parte del reo, dell'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, con cui la persona offesa mantiene una relazione, potendo recuperarla in ogni momento (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 20