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Sentenza — n. 10023/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10023/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10023/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA nel procedimento a carico Oi CARLINO FERNANDO nato a LECCE il 12/02/1960 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente. udito il difensore avvocato ACCIOLONGO PASQUA del foro di BARI, in sostituzione ex art.102 c.p.p. dell'avvocato PUCILLO CARMELO VILENTE del foro di BARI in difesa di UNIPOLSAI ASSICURAZ:ONI SPA (RINUNCIANTE), la quale si riporta alla effettuata rinuncia. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il responsabile civile UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.a. aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe. Era stata denunciata con un primo motivo violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 leit.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10023/2025 — snpen · Corte di Cassazione: A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione rinuncia al dibattimento orale restituzione in pristino ricorso straordinario per nullità impugnabilità della decisione di rinvio rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186), tenuto conto che il proposto ricorso per cassazione non riguardava l'aspetto della revocata provvisionale, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA nel procedimento a carico Oi CARLINO FERNANDO nato a LECCE il 12/02/1960 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente. udito il difensore avvocato ACCIOLONGO PASQUA del foro di BARI, in sostituzione ex art.102 c.p.p. dell'avvocato PUCILLO CARMELO VILENTE del foro di BARI in difesa di UNIPOLSAI ASSICURAZ:ONI SPA (RINUNCIANTE), la quale si riporta alla effettuata rinuncia. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il responsabile civile UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.a. aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe. Era stata denunciata con un primo motivo violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 leit.

e) e 129 cod. proc. pen. con specifico riferimento agli artt. 110, 113 e 589 cod. pen.,lamentando che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sulle doglianze proposte dal responsabile civile, ritenendole sovrap- ponibili con quelle della difesa dell'imputato eicon un secondo motivo violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett.

e) con specifico riferimento all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in punto di diniego della richiesta difensiva di riaprire l'istruttoria dibattimentale. Aveva chiesto, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 5/8/2024, tuttavia, il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. Carmelo Vicente Pucillo, ha fatto pervenire a questa Corte dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, a seguito dell'intervenuta revoca della provvisionale.

2. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.

3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.

d) cod. proc. pen.

4. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), tenuto conto che il proposto ricorso per cassazione non riguardava l'aspetto della revocata provvisionale, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Cpisigliere es