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Sentenza — n. 9452/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9452/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9452/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in data 11 ottobre 2019 nei confronti di Michele Mazzarella - per avere condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e determinato la misura della provvisionale in favore delle stesse -, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché, in Augusta, alla guida dell'autocarro Iveco Stralis (tg. EM911ZZ), all'altezza dell'intersezione a sinistra tra via Pantelleria e via Salina, nell'effettuare una manovra di svolta, per colpa generica nonché in violazione di norme sulla circolazione stradale, aveva impattato contro il ciclomotore Piaggio Liberty (tg. X23WXT), condotto da Pierpaolo Piazza, determinandone la morte.

Regesto Legislator

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art. 589 cod. pen; Sentenza — n. 9452/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", con particolare riguardo alla valutazione delle perizie e delle dichiarazioni del teste a discarico; nonché travisamento della prova in ordine agli elementi posti a base dell'affermazione della penale responsabilità e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; 2.2. Vizio di motivazione in relazione al concorso di più cause nella verificazione dell'evento, ciascuna delle quali rilevante al fine di determinare la responsabilità dell'imputato, la quantificazione della pena e l'entità del risarcimento.

Parole chiave

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incidente stradale infrazione al codice della strada reato di pirateria della strada infortunio mortale assassinio guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 589 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZARELLA MICHELE (RINUNCIANTE) nato a SOLARINO il 06/01/1959 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in data 11 ottobre 2019 nei confronti di Michele Mazzarella - per avere condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e determinato la misura della provvisionale in favore delle stesse -, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché, in Augusta, alla guida dell'autocarro Iveco Stralis (tg. EM911ZZ), all'altezza dell'intersezione a sinistra tra via Pantelleria e via Salina, nell'effettuare una manovra di svolta, per colpa generica nonché in violazione di norme sulla circolazione stradale, aveva impattato contro il ciclomotore Piaggio Liberty (tg. X23WXT), condotto da Pierpaolo Piazza, determinandone la morte.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", con particolare riguardo alla valutazione delle perizie e delle dichiarazioni del teste a discarico; nonché travisamento della prova in ordine agli elementi posti a base dell'affermazione della penale responsabilità e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; 2.2. Vizio di motivazione in relazione al concorso di più cause nella verificazione dell'evento, ciascuna delle quali rilevante al fine di determinare la responsabilità dell'imputato, la quantificazione della pena e l'entità del risarcimento.

3. Deve preliminarmente darsi atto che, in data 25 ottobre 2024, il difensore, nonché procuratore speciale dell'imputato, avv. Santo Spagnolo, ha fatto pervenire rinuncia al proposto ricorso, corredata dalla procura speciale e dall'atto di transazione e quietanza.

4. Ne consegue che il ricorso debba dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 novembre 2024