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Sentenza — n. 7761/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7761/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7761/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Brescia, Sezione del Riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento con il quale il 4 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Vrioni Bledar, indagato per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7761/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti aiuto all'evasione di detenuti misura di sicurezza penale traffico di cocaina bene sequestrato braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VRIONI BLEDAR nato il 23/09/1994 avverso l'ordinanza del 10/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia, Sezione del Riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento con il quale il 4 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Vrioni Bledar, indagato per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

2. Bledar Vrioni ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per violazione degli artt. 273, comma 1-bis, e 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché per manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dalla gravità indiziaria. Premesso che il 19 novembre 2024 personale della polizia stradale di Arcore ha proceduto al controllo della vettura condotta da Sakurti Elis rinvenendo un panetto di cocaina del peso di kg.1 e che la perquisizione è stata estesa al domicilio, dove venivano rinvenuti kg.76 di sostanza stupefacente, denaro contante e materiale utile allo spaccio, la difesa evidenzia come il ricorrente sia giunto all’interno della corte in cui è ubicata la casa del Sakurti quando l’intervento della polizia giudiziaria era giunto al termine e sia stato identificato e sottoposto a misura cautelare in quanto era in possesso di chiavi che consentivano l’accesso all’abitazione del Sakurti.

La difesa ritiene che la mera detenzione delle chiavi non sia elemento sufficiente a rendere concreto e univoco il legame tra l’indagato e l’unità abitativa; la motivazione, d’altro canto, non ha messo in evidenza alcun altro elemento idoneo a rafforzare il giudizio di gravità indiziaria.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Contrariamente a quanto allegato, il Tribunale di Brescia ha valorizzato, oltre al possesso delle chiavi dell’abitazione all’interno della quale sono stati rinvenuti kg. 76 di cocaina, quanto dichiarato dal Vrioni nell’immediatezza del fatto e il rinvenimento di 40 panetti in bella vista appoggiati sul tavolo della cucina. In particolare, nell’immediatezza del fatto l’indagato ha giustificato la presenza nella corte dell’abitazione con la necessità di incontrare un cugino, del quale non ha tuttavia precisato il nome né l’indirizzo, mentre nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere; la disponibilità delle chiavi dell’abitazione è stata, inoltre, valutata unitamente al fatto che la sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione non fosse occultata.

3. Il ricorso si risolve in una rilettura delle emergenze indiziarie, non consentita in sede di legittimità, senza adeguato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato nel suo complesso in cui si è sottolineato che, al sopraggiungere del Vrioni presso l’abitazione senza una motivazione credibile diversa da quella di essere diretto proprio all’unità abitativa, sono stati logicamente collegati il possesso delle chiavi e la possibilità di accedere all’abitazione a chi era coinvolto nel traffico illecito, sia in considerazione del valore sia in considerazione dell’ubicazione della sostanza stupefacente non occultata.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dis