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Sentenza — n. 7727/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming procedural nullity regarding public prosecutor's opinion requirement in bail substitution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7727/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly identified a procedural nullity based on the public prosecutor's failure to provide a required opinion. The defense argued the prosecutor omitted this step due to untraceable transmission methods, but the court found the prosecutor had effectively raised the issue regarding the lack of written contradiction. Consequently, the court upheld the lower tribunal's decision to restore the original bail measure, rejecting the claim that the nullity could not be raised by the prosecutor.

Regesto Legislator

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Art. 299, comma 3-bis; Art. 178, lett. b) cod. proc. pen.: The requirement for the public prosecutor's opinion in coercive measure substitution constitutes a nullity of intermediate regime that can be raised by the prosecutor, rendering the appeal inadmissible if the prosecutor has already invoked the violation of the written contradiction.

Parole chiave

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procedural nullity public prosecutor opinion bail substitution written contradiction intermediate regime nullity inadmissible appeal procedural defect ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Zakariae Laaroussi ricorre avverso tale provvedimento deducendo, con unico motivo, violazione dell’art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen. alla luce del disposto degli artt.
Art. 178, lett. b), cod. proc. pen.
pen., la cui omissione, in quanto concernente la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, integra la nullità prevista dall’art. 178, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.
Art. 180, cod. proc. pen.
Per tali nullità l’art. 180 prevede, al comma 1, che «sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo».
Art. 182, cod. proc. pen.
Art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.
art. 616 cod. proc. pen
n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13408 del 08/01/2021, Grande Aracri
Sez. 6, n. 33165 del 29/05/2012, Santariga
Indipendentemente dalla circostanza che il parere venga espresso, quel che rende valido l’atto è che l’organo dell’accusa sia stato posto in grado di esprimerlo (Sez. 6, n. 33165 del 29/05/2012, Santariga, Rv.
Corte Cost., n. 186 del 2000
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: LAAROUSSI ZAKARIAE nato il 08/06/1993 avverso l'ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia, Sezione del Riesame, con l’ordinanza in epigrafe, ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Mantova, in data 6 novembre 2024, aveva sostituito nei confronti di Laaroussi Zakariae la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora in provincia di Mantova; il Tribunale ha, quindi, sostituito la misura del divieto di dimora con quella degli arresti domiciliari presso un’abitazione in Bagnolo Mella.

2. Zakariae Laaroussi ricorre avverso tale provvedimento deducendo, con unico motivo, violazione dell’art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen. alla luce del disposto degli artt. 178, lett. b), e 182 cod. proc. pen. Il ricorrente ritiene che il Pubblico Ministero della Procura di Mantova, proponendo appello fondato esclusivamente su motivi di inopportunità della sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno gravosa, non abbia devoluto la circostanza che il provvedimento è stato emesso senza il previo parere previsto a pena di nullità dall’art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen. Secondo la difesa, le ragioni per le quali il Pubblico Ministero non avrebbe sollevato l’eccezione di nullità sono da rinvenirsi nel fatto che l’organo dell’accusa avrebbe concorso a dare causa alla nullità, trascurando di esprimere un parere in realtà richiesto mediante invio dell’ordinanza alla Procura in data 6 novembre 2024 con modalità non tracciabili. Trattandosi di nullità a regime intermedio, il giudice non avrebbe potuto rilevarla d’ufficio.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La disamina degli atti, consentita dalla natura processuale della censura, consente di constatare che l’ordinanza impugnata è fondata sul presupposto che il pubblico ministero ha eccepito in rito la mancata instaurazione del contraddittorio, oltre a proporre motivi di merito. Per quanto contenuta in un inciso, l’eccezione deve ritenersi proposta laddove il Procuratore appellante ha dedotto che, a distanza di soli dieci giorni dall’ordinanza del Tribunale del Riesame il Giudice dell’udienza preliminare, ha ingiustificatamente operato «una rivalutazione officiosa – peraltro in assenza di contraddittorio»; l’omessa richiesta del parere al pubblico ministero altro non è, infatti, se non una violazione del ‘contraddittorio cartolare’ alla cui realizzazione è finalizzata l’audizione di detto organo (Sez. 1, n. 13408 del 08/01/2021, Grande Aracri, Rv. 281056 – 01).

Su tale presupposto, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di sostituzione della misura cautelare fosse nullo in quanto emesso in violazione dell’obbligo di richiedere il parere del pubblico ministero ai sensi dell’art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., la cui omissione, in quanto concernente la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, integra la nullità prevista dall’art. 178, lett. b), cod. proc. pen.

3. La declaratoria di nullità è statoa emessa in quanto il giudice, qualora debba provvedere, anche d'ufficio, alla revoca o alla sostituzione della misura coercitiva ha l'obbligo di richiedere il parere del pubblico ministero. Indipendentemente dalla circostanza che il parere venga espresso, quel che rende valido l’atto è che l’organo dell’accusa sia stato posto in grado di esprimerlo (Sez. 6, n. 33165 del 29/05/2012, Santariga, Rv. 253196 – 01). La violazione dell’obbligo di chiedere il parere del pubblico ministero ai sensi della disposizione citata, in base al combinato disposto degli artt. 178, lett. b), 179 e 180 cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Per tali nullità l’art. 180 prevede, al comma 1, che «sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo». Avendo il Procuratore appellante devoluto la violazione del contraddittorio nei termini su espressi, ne è derivata la legittima declaratoria di nullità dell'ordinanza di sostituzione di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Mantova e il ripristino del precedente regime cautelare, correttamente sospeso, ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., sino alla presente decisione.

4. Il presupposto sul quale si fonda il ricorso, ossia che tra i motivi di appello non vi sarebbe la censura inerente alla violazione del predetto obbligo, è smentito anche dal tenore dello stesso provvedimento impugnato, ove si fa riferimento alla censura in rito svolta dal Procuratore appellante per la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio. Le argomentazioni svolte dalla difesa, secondo la quale il parere sarebbe stato chiesto mediante trasmissione degli atti in modalità non tracciabile, sono congetturali; in ogni caso, l’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale si è pronunciato sulla nullità a seguito di specifica doglianza svolta dalla parte appellante.

5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria p