Sentenza — n. 7008/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SITAR GAVRILA nato il 06/12/1976 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7008/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In sostanza è lo stesso ricorrente, nel ricorso depositato, ad ammettere l'assenza delle condizioni per richiedere la rimessione nei termini per decorso del termine di cui all'art.175 comma e bis cod.proc.pen. indicato dalla legge.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SITAR GAVRILA nato il 06/12/1976 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Ricorre dinanzi al Supremo Collegio SITAR Gavrila tramite il proprio difensore di fiducia ,i1 quale, premesso di avere acquisito notizia tardiva della pronuncia di sentenza del Tribunale di Pisa n.2090/2019 con la quale era stato riconosciuto colpevole del reato di furto,' che gli altri coimputati erano stati rimessi nel termine per l'impugnazione; che il difensore cui era stato conferito mandato per impugnare non aveva proposto impugnazione, così da avere proposto nei suoi confronti denuncia,querela nel corso dell'anno 2022; che la Corte di appello di Firenze aveva riconosciuto la inammissibilità della istanza di rimessione nel termine per la innpugnazione in ragione della tardività della richiesta in quanto dalla documentazione allegata alla istanza risultava che il SITAR aveva avuto conoscenza del provvedimento impugnato fin dalla data del 20 giugno 2020, pertanto circa tre anni prima della richiesta, assumeva vizio motivazionale nel provvedimento impugnato, laddove la conoscenza del provvedimento non comportava altresì la consapevolezza del fatto che la sentenza non sarebbe stata impugnata e comunque evidenziava che i coimputati erano stati rimessi nel termine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile dal momento che i motivi di ricorso non risultano scanditi da necessaria critica mogi- alle argonnentazioni poste a base della decisione impugnata e si presentano altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la •' . motivazioné'dtila Corte di appello di Firenzei che ha evidenziato la inammissibilità della richiesta di rimessione nel termine per impugnare, in quanto il condannato i; aveva avuto conoscenz dal proprio difensore di ufficio che lo assisteva, tanto da affermare che aveva conferito un successivo mandato ad altro difensore, appositamente nominato ai fini della innpugnazione.
4. In sostanza è lo stesso ricorrente, nel ricorso depositato, ad ammettere l'assenza delle condizioni per richiedere la rimessione nei termini per decorso del termine di cui all'art.175 comma e bis cod.proc.pen. indicato dalla legge.
5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024 Il Consigliere es