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Sentenza — n. 6998/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against theft conviction for attempted theft claim and generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6998/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two women inadmissible, upholding their convictions for theft. The appellants argued for a reclassification of the crime to attempted theft and requested generic mitigating circumstances, citing lack of full control over stolen goods and arithmetic errors in sentencing. The court rejected these claims, affirming that the defendants had established control over the stolen items by leaving the residence and that the trial judge's factual assessment of mitigating factors was unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The crime of theft is consummated when the perpetrator gains autonomous control over the stolen goods, even if arrested shortly after; the trial judge's assessment of generic mitigating circumstances is unassailable in cassation if based on relevant elements.

Parole chiave

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theft consummated attempted theft distinction generic mitigating circumstances control over stolen goods cassation inadmissibility opposizione impugnazione di decisioni amministrative domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la conse- guente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sus- sistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la conse- guente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sus- sistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, Arena
Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DURIC MIRELLA (ALIAS SANCES CAROLINA) nato a MOLFETTA il 10/03/1999 JOVANOVIC SABRINA nato a CAIVANO il 28/09/1989 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLIN lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. Motivi della decisione 1. DURIC Mirella e JOVANOVIC Sabrina ricorrono, a mezzo del proprio difen- sore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena di anni uno, meni nove, giorni dieci di reclusione ed euro 534,00 di multa ciascuna in relazione alla ipotesi di cui all'art.624 bis commi 1 e 3 cod.pen.

2. Le ricorrenti articolano due motivi di ricorso; con il primo lamentano vio- lazione di legge e vizio motivazionale per travisamento della prova in relazione alla mancata derubricazione del fatto in delitto tentato, atteso che le due donne erano state fermate da un prossimo congiunto della persona offesa allorquando non erano ancora uscite dallo stabile condominiale, per poi essere tratte in arresto dalle forze dell'ordine prontamente allertate, di talchè non era stata ancora acquisita una signo- ria piena ed autonoma sui beni sottratti che erano stati rinvenuti all'interno di una busta. Con una seconda articolazione assumono vizio motivazionale in punto di man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove le ricorrenti ave- vano immediatamente ammesso le proprie responsabilità e non si erano sottratte, pur potendo fuggire, alla pretesa punitiva. Evidenziavano altresì un errore di calcolo nei passaggi aritmetici che avevano condotto i giudici di merito a fissare la pena fi- nale. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di me- rito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità delle ricorrenti a titolo di delitto consumato. La valutazione appare del tutto coe- rente con la giurisprudenza di legittimità sul punto la quale ha ravvisato il delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, allorquando l'autore abbia conse- guito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale (sez.4, n.11683 del 27/11/2018, Arena, Rv.275278; sez.5, n.33605 del 17/06/2022, T., Rv.283544).

Nella specie le ricorrenti sono state individuate e fermate da un prossimo congiunto della persona offesa allorquando avevano la- sciato l'abitazione depredata e detenevano la refurtiva all'interno di una busta, ove l'avevano riposta e stavano per guadagnare l'uscita dallo stabile condominiale, conservando la signoria sui beni sottratti. In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invece, va osservato che, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia con- traddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispe- cie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favore- voli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello ha osservato che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di profili di merite- volezza e tenuto conto dei precedenti penal, non ravvisandosi profili di resipi- scenza, in quanto le ammissioni di responsabilità erano sostanzialmente necessi- tate dalla situazione di arresto in flagranza. A differenza di quanto genericamente afferma* dalla difesa delle ricorrent non si apprezzano errori aritmetici nei passaggi che hanno condotto i giudici di merito a determinare il trattamento sanzionatorio nei confronti delle due imputate.

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la conse- guente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sus- sistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., che si determina come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa de