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Sentenza — n. 6824/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against appellate court's error in sentencing agreement under Art. 599bis CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6824/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a special appeal against an earlier ruling that had declared the appeal inadmissible. The appellant argued the appellate court failed to recognize a material error where the final sentence agreed upon was five years and four months, not six years as recorded. The court found the lower court's failure to note the discrepancy between the agreed and recorded sentence constituted a decisive perceptual error invalidating the judgment. Consequently, the cassation court annulled the appellate decision regarding the appellant's position and ordered the case remitted for a new agreement on the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: When an appellate court records a sentencing agreement that differs materially from the actual terms agreed upon by the parties, the resulting judgment is vitiated by a decisive perceptual error, necessitating annulment to allow the parties to reach a new consensus.

Parole chiave

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Art. 599-bis c.p.p. concordato di condanna errore materiale errore percettivo ricorso straordinario annullamento senza rinvio reato associativo errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
259825), la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 625-bis c.p.p.
Accoglie il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.
Art. 74 DPR 309/90
La proposta di concordato riguardava l'esclusione del capo 2 riguardante l'art. 74 dpr 309/90 e atteneva solo ai capi 3 e 13.
Art. 73 DPR 309/90
599bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di condanna per i capi 2,3,13, pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Cagliari il 25.01.2022, in anni 6 di reclusione in relazione ai reati di cui ai capi 74 capo 2 e art. 73 comma 1 DPR 9.10.2990 n.
art. 599bis cod.proc.pen
art. 625 bis cod. proc. pen
Accoglie il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo
che, determina la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv.
Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005 dep. 2006, Moliterno
238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005 dep. 2006, Moliterno, Rv.
Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000 dep. 2001, Izzo
233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000 dep. 2001, Izzo, Rv.
Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese
249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv.
Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech
Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv.
Sez. 2, n. 29670 del 9/04/19, Rinaldi
(Sez. 2, n. 29670 del 9/04/19, Rinaldi, non mass.).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARIA MARIA ELENA nato a CAGLIARI il 27/04/1981 avverso l'ordinanza del 06/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO

RITENUTO IN FATTO

1. Caria Maria Elena a mezzo dei propri difensori di fiducia ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 22167/2024 del 6.12.2024 con cui la Settima Sezione della Corte di Cassazione Sezione III ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 13.12.2023 della Corte di appello di Cagliari che, preso atto dell'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza di condanna per i capi 2,3,13, pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Cagliari il 25.01.2022, in anni 6 di reclusione in relazione ai reati di cui ai capi 74 capo 2 e art. 73 comma 1 DPR 9.10.2990 n. 309 capo 3 e 13.

2. La ricorrente sostiene come già evidenziato nel ricorso precedente l'evidente errore materiale in cui era incorso il Giudice di appello sulla base dell'errore materiale contenuto nella redazione del verbale di udienza con riferimento all'entità della pena concordata che era di cinque anni e mesi quattro di reclusione come risulta dal contenuto della proposta prodotta al Collegio giudicante con in calce la sottoscrizione del Procuratore Generale di udienza del 5.04.2023. Chiede la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena.

3. La difesa ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato quanto alla erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di Cassazione. Dalla documentazione e dagli atti allegati al ricorso e dall'esame degli atti processuali si ha conferma della ricostruzione fattuale indicata dal ricorrente. Risulta in atti che la proposta di concordato presentata dall'Avv. Teresa Camoglio, difensore di fiducia di Caria Maria Elena, in data 12.03.2023 cui il PG aderiva il 15.03.2023, che prevedeva un pena finale di anni sei di reclusione e quattordicimila di multa, di cui si dava atto nella prima parte del verbale del 5 aprile 2023 era stata poi superata, "aggiornata", da altra proposta ex art 599 bis cod.proc.pen., con il consenso del Procuratore generale del 5.04.2023, che prevedeva la pena finale di anni cinque, mesi quattro di reclusione e quarantacinquemila euro di milita per i capi 3 e 13 ( .73 DPR 309/90) esclusa la condanna per il capo 2 relativa alla presunta partecipazione all'associazione a delinquere di cui all'ad 74 DPR 309/00.

La proposta di concordato riguardava l'esclusione del capo 2 riguardante l'art. 74 dpr 309/90 e atteneva solo ai capi 3 e 13. Si tratta di un errore percettivo decisivo che inficia la sentenza impugnata che dà atto che la sentenza della corte di appello accoglie la proposta di concordato sulla pena rispetto a tutti i reati contestati nel termine riportato dalla sentenza medesima di anni sei di reclusione nonostante che nel verbale di udienza si faccia riferimento alla proposta aggiornata di una pena finale di anni cinque e mesi quattro di reclusione, richiamata anche nelle conclusioni dal Procuratore generale presente in aula.

Ne consegue che la sentenza n. 46399 del 28/10/2022 della Settima sezione deve essere revocata.

2. Si deve dunque procedere all'esame del merito del ricorso proposto che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla partecipazione al reato associativo di cui al capo 2 e in relazione al trattamento sanzionatorio difforme e non corrispondente alla ultima proposta di accordo depositato recante l'adesione del Procuratore Generale e datata 5.04.2023 che escludeva proprio il capo 2 ( art. 74 DPR 309/90). Il ricorso è fondato in quanto nella sentenza della Corte di appello a fol 141 si dà atto erroneamente che l'accordo raggiunto tra la Procura Generale e la difesa di CARIA, munita di procura speciale, è nella misura della pena finale di anni sei di reclusione determinata con riferimento al capo 2 , anni 10 di reclusione ridotta dell'art. 62 bis prevalenti ad anni 7 di esclusione aumentata di anni 2 complessivi per il capo 3 e 13 sino alla pena di anni 9, ridotta della diminuente del rito ad anni 6 di reclusione.

Erroneamente la Corte distrettuale non ha considerato che il concordato "aggiornato" di cui al verbale di cui udienza del 5 aprile 2023 era così articolato: esclusione della condanna di cui al capo 2 art 74 DPR 309/90; reato ritenuto più grave quello di cui al capo 3 per anni 10 pena base con la riduzione delle attenuanti generiche nella massima estensione anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa e l'aumento di anni uno e mesi 4 per il reato di cui al capo 13 e la riduzione alla pena finale per il rito ad anni 5 e mesi quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa.Nel caso di specie non c'è rispondenza della sanzione recepita in sentenza rispetto a quella oggetto dell'accordo tra il Procuratore generale e l'imputato che peraltro non aveva rinunciato al motivo attinente alla partecipazione al reato associativo.

Il concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, determina la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005 dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000 dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385;

Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29670 del 9/04/19, Rinaldi, non mass.). Tali principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen., sono direttamente applicabili all'attuale previsione del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo processuale. 3.S'impone, dunqu , nel caso di specie l'annullamento della ordinanza della 7 Corte di appello di/Cagliari n.1432 del 13.12.2023 relativamente alla posizione di Caria Maria Elena, con restituzione degli atti al giudice emittente perché proceda a raccogliere l'accordo sul trattamento sanzionatorio.

L'annullamento deve essere fatto senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, posto che quello disciplinato dall'art. 599-bis cod. proc. pen. è un vero e proprio accordo fra le parti, sicché, eliminandosi in parte qua l'atto giurisdizionale che ha recepito il patto - basato sulla rinuncia ai motivi di impugnazione in ragione dell'accordo sul quantum della pena - , le parti vanno rimesse nella situazione processuale precedente alla sentenza perché possano raggiungere una nuova intesa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. e per l'effetto revoca la ordinanza in data 6.12.2024 n.22167/2024 della Settima Sezione di questa Corte.Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 13.12.2023 limitatamente alla posizione di Caria Maria Elena e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per l'ulteriore corso. Dispone la li