Italian Court dismisses appeals against detention measures as generic and unsupported by new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared two appeals by defendants Narcisio Luciano and Narcisio Angelo Cristian inadmissible regarding their detention measures. The defense argued that the lower court failed to consider their compensatory conduct and applied the law incorrectly, while the prosecution requested dismissal. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, ruling that the appeals did not present new facts capable of altering the evidentiary framework or the need for imprisonment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310 cod. proc. pen.; Art. 94 disp. att. cod. proc. pen.: Appeals against detention measure decisions are inadmissible if they consist of generic adversarial complaints lacking new facts or specific legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NARCISIO LUCIANO nato a IVREA il 30/08/1974 NARCISIO ANGELO CRISTIAN nato a CASTELLAMONTE il 07/04/1977 avverso l'ordinanza del 11/07/2024 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avv ZANALDA EMANUELE anche per ZANALDA GIUSEPPE Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con due atti di ricorso, di identico contenuto, il difensore di Narcisio Luciano e di Narcisio Angelo Cristian propone ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo con cui veniva respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.2. Gli imputati sono stati condannati in primo grado, in sede di giudizio abbreviato - anni nove, mesi sette di reclusione ed euro 3.016,67 di multa per Narcisio Angelo Cristian; anni otto, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per Narcisio Luciano - per un considerevole numero di furti in abitazione pluriaggravati, realizzati negli anni 2021 e 2022, accomunati da un analogo modus procedendi: presentandosi come dipendenti dell'acquedotto ed appartenenti alla polizia locale, simulando una fuga di gas (anche utilizzando lo spray urticante: espediente funzionale a tale falsa prospettazione), si impossessavano di beni (denaro, gioielli et coet) di numerosissime persone offese.
2. La difesa dei ricorrenti deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 274, comma 1, lett.
c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., assumendo l'insussistenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e la mancanza di motivazione in ordine ai criteri soggettivi della capacità delinquenziale degli indagati ed all'adeguatezza della misura carceraria. Lamenta che non sia stata data la giusta considerazione alla documentata, integrale, condotta risarcitoria nei confronti di tutte le persone offese ed al contegno processuale degli imputati che avevano ammesso le proprie responsabilità. Sostiene che il riconoscimento, da parte del Giudice di primo grado, dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e delle attenuanti generiche avrebbe dovuto essere valutato quale superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto anche conto del fattore temporale e della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza. , La motivazione dell'ordinanza impugnata hà;Ina connotazione moralistica.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
4. In data 11 ottobre 2024, sono pervenute memorie di replica dei difensori degli imputati, avvocati Giuseppe Zanalda ed Emanuele Zanalda.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché le doglianze in cui si articolano sono manifestamente infondate, nonché del tutto generiche e meramente avversative.
2. Il Collegio evidenzia, in via preliminare, che la decisione impugnata è stata emessa in sede di appello cautelare e richiama il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione o di revoca di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto atonomo rispetto all'ordinanza \L 1' impositiva della misura.
Il giudice, pertanto, limitarsi a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare (cfr. Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito Veronica, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). Nel caso di specie, il Tribunale di Torino, nel confermare il provvedimento impugnato, ha evidenziato l'intervenuta condanna in primo grado per numerosissimi e gravi reati contro il patrimonio (cfr.
Sez. 3, n. 6780 del 27/01/2012, P., Rv. 251990) e, avuto specifico riguardo alle esigenze cautelari, ha sottolineato la mancata allegazione di fatti nuovi di rilievo, avendo reputato inidonee in tal senso le condotte risarcitorie poste in essere dagli imputati a fronte dei plurimi elementi dimostrativi della loro personalità, reputata particolarmente incline a delinquere, come dimostrato dalla serialità dei fatti, dalla professionalità delinquenziale dimostrata dagli autori, dal cinismo criminale (per il quale non hanno esitato a provocare, con lo spray urticante, malori ad una persona offesa invalida al 100% e lo svenimento di un'altra persona offesa).
Ha poi affermato come l'avvenuto integrale risarcimento dei danni fosse «sicuramente animato da un interesse volto ad ottenere un conseguente mitigamento sanzionatorio», non essendo di per sé indicativo di un reale cambiamento di vita, altresì considerato che entrambi gli imputati vantano numerosi e gravi precedenti specifici. Rispetto a tale completo e non manifestamente illogico apparato motivazionale, le doglianze dei ricorrenti si limitano a rendere una diversa interpretazione dei medesimi elementi di fatto già valutati in senso negativo dal Tribunale.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2