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Sentenza — n. 6269/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for drunk driving, ruling reduced penalty must be half, not one third, for contraventions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6269/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica successfully appealed a first-instance judgment regarding a drunk driving conviction, arguing the court incorrectly reduced the sentence by one third instead of the required half. The Supreme Court agreed that for contraventions, the statutory reduction under Article 442 of the Code of Criminal Procedure mandates a fifty percent decrease from the aggravated base penalty. Consequently, the court annulled the specific sentencing portion and remanded the case to directly impose the corrected penalty of three months imprisonment and 900 euros fine.

Regesto Legislator

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Art. 186 d.lgs. 30/04/1992 n. 285; Art. 442 c.p.p.: For contraventions, the beneficial reduction in abbreviated proceedings must be exactly half of the aggravated base penalty, not one third as erroneously applied for crimes.

Parole chiave

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drunk driving contravention abbreviated procedure reduction half penalty rule one third error Cassation annulment guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. b, e comma 2-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
1.11 Tribunale di Trieste il 27 maggio 2024, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Federico Bancovich responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcolica (art. 186, comma 2, lett.
Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore della Repubblica C17 Tribunale, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 442, comma 2, cod.
Art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017.
Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando direttamente la S.C., ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la pena finale nella misura di tre mesi di arresto e 900,00 euro di ammenda
art. 442 cod. proc. pen
Essendosi in presenza di illecito contravvenzionale, la riduzione premiale per il rito deve essere della metà (non già di un terzo, regola che vale per i delitti), come previsto dal comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen., modificato dall'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRIESTEnel procedimento a carico di: BANCOVICH FEDERICO nato a TREVISO il 26/03/1973 avverso la sentenza del 27/05/2024 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa LIDIA GIORGIO, che ha chiesto annularsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminarsi direttamente dalla S.C. ex art. 6290, lett. I), cod. proc. pen. nella misura di tre mesi di arresto e 900,00 euro di ammenda.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Trieste il 27 maggio 2024, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Federico Bancovich responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcolica (art. 186, comma 2, lett. b, e comma 2-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso il 4 aprile 2022, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti generiche, con l'aggravante dell'incidente stradale, alla pena finale di quattro mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, ed alla sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore della Repubblica C17 Tribunale, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen), avendo il Tribunale diminuito la pena di un terzo e non già della metà, come invece prescritto. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenze di legge.

3. Il Procuratore Generale della S.C. ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando direttamente la S.C., ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la pena finale nella misura di tre mesi di arresto e 900,00 euro di ammenda

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

2. Essendosi in presenza di illecito contravvenzionale, la riduzione premiale per il rito deve essere della metà (non già di un terzo, regola che vale per i delitti), come previsto dal comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017. Il Tribunale (p. 3) è partito dalla pena-base (su cui non vi è impugnazione) di tre mesi di arresto e di 1.200,00 euro di ammenda, con aumento per l'aggravante a sei mesi di arresto e 1.800,00 euro di ammenda; qui ha operato - erroneamente - la diminuzione di un terzo, così giungendo alla pena finale di quattro mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda; invece, operando - correttamente - la diminuzione della metà, si giunge alla pena finale di tre mesi di arresto e di 900,00 euro di ammenda pena che può e deve essere direttamente applicata dal Collegio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., fermi i benefici già conessi.

3. Consegue la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla riduzione della pena ex art. 442, comma 2, c.p.p. che ridetermina in mesi tre di arresto ed euro novecento di ammenda, con conseguente quantificazione della pena finale 4,4 A t, 17, frf- in mesi tre di arresto ed euro novecento di ammenda, ferma la concessione dei benefici della pena sospesa e della non me