Sentenza — n. 6263/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Antonina Marotta ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Salerno il 7.5.2024, che, nel rideterminare la pena irrogata in primo grado, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Antonina Marotta in ordine al reato di furto a lei ascritto Deduce nullità derivata della sentenza impugnata per omessa traduzione dell'imputata, detenuta per altro, all'udienza del 2.11.2022 tenuta dinanzi al Tribunale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 6263/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Antonina Marotta ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Salerno il 7.5.2024, che, nel rideterminare la pena irrogata in primo grado, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Antonina Marotta in ordine al reato di furto a lei ascritto Deduce nullità derivata della sentenza impugnata per omessa traduzione dell'imputata, detenuta per altro, all'udienza del 2.11.2022 tenuta dinanzi al Tribunale.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAROTTA ANTONINA nata ad AGROPOLI il 06/03/1971 avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d'appello di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Antonina Marotta ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Salerno il 7.5.2024, che, nel rideterminare la pena irrogata in primo grado, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Antonina Marotta in ordine al reato di furto a lei ascritto Deduce nullità derivata della sentenza impugnata per omessa traduzione dell'imputata, detenuta per altro, all'udienza del 2.11.2022 tenuta dinanzi al Tribunale.
2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. La ricostruzione difensiva riguardante la presunta impossibilità della Marotta di partecipare all'udienza del 2.11.2022 dinanzi al Tribunale per omessa traduzione è totalmente smentita dall'esame degli atti del procedimento. Infatti, dagli atti risulta che il Giudice aveva regolarmente disposto la traduzione dell'imputata per l'udienza in questione; successivamente, era pervenuta all'autorità giudiziaria dichiarazione di rinunzia dell'imputata a partecipare all'udienza del 2.11.2022.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il P