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Sentenza — n. 6259/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6259/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6259/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETTINELLI MIRKO nato a MILAZZO il 16/11/1994 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4 cod.pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 6259/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETTINELLI MIRKO nato a MILAZZO il 16/11/1994 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4 cod.pen.

Parole chiave

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restituzione speciale reato di poca entità danno patrimoniale furto di lieve entità deprezzamento della frazione residua danneggiamento
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETTINELLI MIRKO nato a MILAZZO il 16/11/1994 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4 cod.pen.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità di PETTINELLI Mirko per il reato di cui agli artt.624 bis, 625, comma 1 n.2 cod.pen., per avere sottratto attrezzi di lavoro (decespugliatori, saldatrici, trapano) presso case rurali nelle campagne del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. PETTINELLI Mirko propone un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello di Messina omesso del tutto di provvedere sul secondo motivo di appello del PETTINELLI in punto di riconoscimento della circostanza attenuante dell'avere provocato alle persone offese un pregiudizio di speciale tenuità, in considerazione del trascurabile valore economico dei beni trafugati e del fatto che gli stessi erano stati immediatamente restituiti agli aventi diritto, circostanze queste che erano state valorizzate nella stessa sentenza di primo grado senza che venissero tradotte nel riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art.62 n.4 cod.pen.

COSIDERATO IN DIRITTO 1.Con riferimento al motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio per eccessività della pena (motivo n.3 dell'atto di appello della difesa del PETTINELLI) e, in particolare con riferimento al secondo motivo di appello con il quale il PETTINELLI aveva chiesto di valutarsi le condizioni per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, comma 1 n.4 cod.pen., in ragione del modesto valore degli attrezzi agricoli sottratti per il loro stato di vetustà e per essere stati gli stessi immediatamente restituiti agli aventi diritto, la motivazione della sentenza della Corte di appello è del tutto assente, così da integrare il vizio di motivazione assente e apparente di cui all'art.125, comma 3, in relazione all'art.546 comma 1 lett.e) cod.proc.pen.

2. La Corte di appello invero, pure avendo riportato il contenuto delle censure articolate dal PETTINELLI sul trattamento sanzionatorio a pagina 3 della sentenza impugnata, ha poi del tutto omesso di spendere un qualsiasi argomento per confutare il contenuto delle suddette censure, né la sentenza contiene percorsi motivazionali da cui sia possibile ritenere che abbia, seppure implicitamente, valutato il contenuto delle censure di cui sopra, disattendendole. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di PETTINELLI limitatamente alla questione concernente l'attenuante di cui all'art.62, n.4. cod.pen. e rinvia, sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Messina. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.