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Sentenza — n. 5848/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5848/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5848/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15.11.2023, la Corte di appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato, ha ridotto la pena e la provvisionale liquidata in favore delle parti civili, e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Nico Giuseppe Angiulli per l’omicidio stradale in danno di Paola Caputo, in relazione all’incidente avvenuto il 18.3.2019. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, alla guida di una Porsche Macan, percorrendo a velocità eccessiva (superiore al limite di 50 Km/h) la SP proveniente da Crispiano con direzione verso Taranto, andava a collidere frontalmente con l’autovettura Chevrolet Matiz condotta dalla Caputo la quale, provenendo dalla direzione opposta, aveva gradualmente invaso la corsia di pertinenza della Porsche, la quale aveva inutilmente tentato di spostarsi verso il margine destro della strada per evitare l’impatto; la collisione fra i due mezzi era avvenuta nella corsia di pertinenza della Porsche, ad una velocità di urto di circa 90-95 Km/h, tale da cagionare il decesso della persona offesa.

Regesto Legislator

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art. 651 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5848/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017 - dep. 2018, Collodel, Rv. 271953- 01). Ciò in quanto la pronunzia impugnata, limitatamente alla parte in cui attribuisce percentualmente una partecipazione alla causazione dell'evento alla persona offesa, non è idonea al giudicato in sede civile: in conseguenza, la relativa questione potrà essere, al di là delle affermazioni rese sul punto dalla Corte territoriale, valutata da parte del giudice civile, chiamato a statuire in via definitiva sulla responsabilità civile. Si tratta di soluzione che si condivide e che discende dalla considerazione secondo cui rimane estraneo all'ambito del giudicato penale, la cui efficacia extra-penale è definita dall'art. 651 cod. proc. pen., il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato.

Parole chiave

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velocità eccessiva reato di pirateria della strada incidente stradale sorpasso pericoloso delitto di fuga infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

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art. 651 cod. proc. pen
Si tratta di soluzione che si condivide e che discende dalla considerazione secondo cui rimane estraneo all'ambito del giudicato penale, la cui efficacia extra-penale è definita dall'art. 651 cod. proc. pen., il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Angiulli Nico Giuseppe nato a ALBEROBELLO il 01/10/1980 nel procedimento a carico di quest'ultimo e sui ricorsi proposti dalle seguenti parti civili: Cito Emanuele nato a CRISPIANO il 01/09/2001 Cito Giuseppe nato a TARANTO il 06/03/1969 Cito Chiara nato a MARTINA FRANCA il 28/05/1998 Caputo Giovanni nato a MARTINA FRANCA il 30/10/1970 Caputo Rosanna nato a MARTINA FRANCA il 16/12/1976 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi presentati dalle parti civili e dall'imputato.

E' presente l'avvocato stefanelli carmelo del foro di bari difensore di angiulli nico giuseppe il quale argomenta le ragioni esposte nel ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato chiarelli gianfranco del foro di taranto difensore di cito giuseppe, cito chiara e caputo giovanni il quale espone i motivi del ricorso chiedendone accoglimento e deposita le conclusioni scritte e la nota spese. E' presente, in sostituzione dell'avvocato vitale gaetano del foro di taranto in difesa di caputo rosanna per delega orale, l'avvocato chiarelli gianfranco del foto di taranto il quale spiega le ragioni evidenziate nel proprio ricorso e ne chiede l'accoglimento e' presente, in sostituzione dell'avvocato di terlizzi domenico del foro di trani difensore di cito emanuele per delega scritta depositata in udienza, l'avvocato vincenzo papeo del foro di trani il quale esprime le argomentazioni esposte nei ricorso chiedendone l'accoglimento e deposita le conclusioni scritte e la nota spese e' presente, in sostituzione dell'avvocato malcangi mario del foro di trani in difesa di angiulli nico giuseppe per delega orale, l'avvocato stefanelli carmelo del foro di bari il quale si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15.11.2023, la Corte di appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato, ha ridotto la pena e la provvisionale liquidata in favore delle parti civili, e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Nico Giuseppe Angiulli per l’omicidio stradale in danno di Paola Caputo, in relazione all’incidente avvenuto il 18.3.2019. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, alla guida di una Porsche Macan, percorrendo a velocità eccessiva (superiore al limite di 50 Km/h) la SP proveniente da Crispiano con direzione verso Taranto, andava a collidere frontalmente con l’autovettura Chevrolet Matiz condotta dalla Caputo la quale, provenendo dalla direzione opposta, aveva gradualmente invaso la corsia di pertinenza della Porsche, la quale aveva inutilmente tentato di spostarsi verso il margine destro della strada per evitare l’impatto; la collisione fra i due mezzi era avvenuta nella corsia di pertinenza della Porsche, ad una velocità di urto di circa 90-95 Km/h, tale da cagionare il decesso della persona offesa.

La Corte territoriale, in sintesi, ha escluso che si fosse trattato di una invasione di corsia imprevedibile e improvvisa, visto che l’imputato aveva riferito di essersi accorto del graduale spostamento verso sinistra della Caputo.Ha addebitato all’imputato di non avere tenuto nell’occorso una velocità adeguata, ed in particolare di non avere rallentato o non essersi fermato al fine di impedire o quantomeno attenuare le conseguenze letali del sinistro.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione e violazione di legge, per non avere il giudicante spiegato il profilo della presunta condotta alternativa salvifica che l’imputato avrebbe dovuto porre in essere. Affermare che egli avrebbe dovuto “fare tutto il possibile” oppure “moderare la velocità anche fino a fermarsi”, nulla specifica in ordine alla concreta possibilità che tali condotte sarebbero risultate effettivamente idonee ad impedire l’evento. Non è stato considerata la possibilità che la disperata manovra dell’imputato fosse stata, invece, la migliore possibile in quel frangente ed avesse avuto, almeno, pari “dignità operativa” per evitare la morte del conducente che sopravveniva rispetto a quella di frenare a fondo ed aspettare di subire l’urto frontale.

3. Propongono ricorso per cassazione anche le parti civili costituite, Emanuele Cito ed altri, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo vizio di motivazione nella determinazione delle quote/percentuali di responsabilità dell’evento conseguente alla condotta dell’imputato e nella determinazione del danno da risarcire, contestando per contraddittorietà delle argomentazioni il riparto percentuale di colpa stabilito dalla Corte di appello, nella misura del 30% per l’imputato e del 70% per la persona offesa, nonostante l’evento morte sia stato determinato dalla velocità eccessiva tenuta dal prevenuto in occasione del sinistro. 3.1. Le parti civili hanno ritualmente depositato note difensive scritte con cui confutano le censure sollevate dall’imputato ricorrente, chiedendone la reiezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dell’imputato è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità, ricostruendo il fatto secondo logiche e congrue considerazioni, coerenti con le risultanze processuali. I giudicanti hanno argomentato in maniera esauriente in ordine ai profili di colpa (addebitabili all’imputato) che hanno causato il sinistro in oggetto, sulla scorta di quanto processualmente emerso.

3. I giudici del merito hanno conformemente appurato che la collisione delle due autovetture era avvenuta in prossimità della linea di mezzeria, ma all’interno della corsia di marcia della Porsche. L’imputato si era accorto della condotta di guida imprudente della Chevrolet Matiz condotta dalla persona offesa, vale a dire del suo progressivo spostamento verso la corsia opposta, tant’è che l’Angiulli si era spostato verso destra nel tentativo di lasciarle il maggior spazio possibile. I giudicanti ne hanno logicamente desunto che non si era trattato di una improvvisa ed imprevedibile invasione di corsia, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 140 e 141 cod. strada, secondo cui il conducente deve avere sempre la padronanza del veicolo in ogni situazione e deve regolare la velocità in caso di situazioni pericolose, rallentando e, se necessario, fermandosi, con obbligo di fare tutto il possibile per evitare il sinistro o per cercare di attenuarne le conseguenze.

Nel caso di specie, invece, è stato motivatamente accertato che il prevenuto, pur avendo notato che la vettura della persona offesa stava deviando verso di lui, si era limitato a spostarsi verso destra (peraltro inutilmente, stante la presenza di un muretto che impediva la via di fuga), senza in alcun modo ridurre la velocità, anche fino a fermarsi, onde almeno attenuare le conseguenze dell’impatto, ed in tal senso è stato legittimamente individuato il comportamento alternativo lecito che avrebbe dovuto tenere il ricorrente. In altri termini, il rimprovero nei confronti dell’imputato è stato quello di avere mantenuto una velocità di guida costante ed eccessiva rispetto alla situazione concreta in corso di svolgimento, contribuendo in tal modo — avuto riguardo alla riscontrata velocità di urto di 90-95 Km/h — a determinare il decesso della vittima.

Il tutto in violazione delle specifiche disposizioni di cui agli artt. 140-141 cod. strada. Quanto all’idoneità di tale comportamento a scongiurare l’evento, la sentenza impugnata, sulla base di quanto verificato dal perito, ha precisato che se il sinistro si fosse verificato ad una velocità più bassa, ad esempio a 50 km/h, la conducente della Matiz non sarebbe deceduta.

4. I rilievi avanzati dal ricorrente si limitano a contestare tale ricostruzione, prospettando questioni ai limiti della inammissibilità, in quanto prevalentemente attinenti al merito, e comunque senza incidere sulla logicità e congruenza degli argomenti spesi nelle conformi sentenze di primo e di secondo grado, costituenti una cd. "doppia conforme", atteso che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).

5. Quanto ai ricorsi proposti dalle parti civili, con cui si contesta la misura percentuale del concorso di colpa addebitata alla persona offesa, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Difatti, la recente giurisprudenza della Corte regolatrice, cui si intende dare continuità, ha affermato che il ricorso per cassazione della parte civile, volto a censurare l'accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento, è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M, Rv. 275874-01;

Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017 - dep. 2018, Collodel, Rv. 271953- 01). Ciò in quanto la pronunzia impugnata, limitatamente alla parte in cui attribuisce percentualmente una partecipazione alla causazione dell'evento alla persona offesa, non è idonea al giudicato in sede civile: in conseguenza, la relativa questione potrà essere, al di là delle affermazioni rese sul punto dalla Corte territoriale, valutata da parte del giudice civile, chiamato a statuire in via definitiva sulla responsabilità civile. Si tratta di soluzione che si condivide e che discende dalla considerazione secondo cui rimane estraneo all'ambito del giudicato penale, la cui efficacia extra-penale è definita dall'art. 651 cod. proc. pen., il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato.

6. In conclusione, al rigetto del ricorso dell’Angiulli consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali; all’inammissibilità dei ricorsi delle parti civili, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), consegue la condanna delle stesse parti civili al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Angiulli Nico Giuseppe e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili Cito Emanuele, Cito Giuseppe, Cito