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Sentenza — n. 4815/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls GIP sentence for revoking driver's license without reasoning, allowing suspension instead under unconstitutional law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4815/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding the revocation of the driver's license due to a lack of specific reasoning. The defendant argued that the law was unconstitutional and that the judge should have chosen the less severe suspension penalty. The court ruled that while the law allows revocation, the judge must explicitly justify why the harsher penalty was chosen over suspension when no aggravating circumstances exist.

Regesto Legislator

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Art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; Art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285: When the Constitutional Court declares unconstitutional the mandatory revocation of a driver's license for certain offenses absent aggravating circumstances, the judge must provide specific reasons for choosing revocation over suspension if the harsher penalty is applied.

Parole chiave

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driver license revocation suspension penalty unconstitutional law specific reasoning required accessory administrative sanction patteggiamento procedure judicial discretion revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 222 d.lgs 30 aprile 1992 n.
Art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 9 ottobre 2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di Diego Sodo in ordine al delitto di cui all'art.
Art. 589 bis cod. pen.
del 9 ottobre 2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di Diego Sodo in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod.
Art. 590 bis cod. pen.
Art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
deve ritenersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale per le sentenze emesse ex art.444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 589 bis cod. pen
del 9 ottobre 2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di Diego Sodo in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna
Sez. 4 n. 29179 del 23/05/2018, Stratta
Corte Costituzionale n. 88 del 19/02/2019
Sez. 4 n. 13747 del 23/03/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SODO DIEGO nato a NAPOLI il 30/07/1951 avverso la sentenza del 09/10/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto Gianluigi Pratola, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 9 ottobre 2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di Diego Sodo in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen., commesso in Napoli il 7 febbraio 2024, la pena concordata di anni 1 mesi 4 di reclusione condizionalmente sospesa e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 222 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 per avere il giudice disposto la sanzione amministrativa della revoca della patente. Il difensore ricorda che nel caso di condanna in ordine al reato su indicato, in assenza delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., a seguito della dichiarazione di incostitiuzionalità dell'art. 222 CdS, il giudice può disporre in alternativa alla revoca della patente la sospensione della stessa 2.2.

Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Il difensore rileva che il giudice ha fatto discendere dalla sentenza di patteggiannento in ordine al reato su indicato, quale conseguenza automatica, la applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, senza indicare le ragioni della individuazione di tale sanzione, in luogo di quella meno afflittiva della sospensione.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Gianluigi Pratola, ha chiesto annullarsi la sentenza in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con trasmissione degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.

4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091). Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5.Nel merito i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono fondati.

L'articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida». Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo.

In questi casi, il giudice potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Nel caso in cui, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022 Rv. 283022 - 01).

Nel caso in esame il G.I.P ha applicato la sanzione amministrativa della revoca della patente, senza indicare le ragioni della individuazione di tale sanzione, in luogo di quella meno afflittiva della sospensione.7.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla individuazione della sanzione amministrativa accessoria, affinché il giudice motivi in ordine all'esercizio del suo potere di scegliere quella da applicare nella specie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica Deciso a il 15 gennaio 2025. Il Co st. Il Pr