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Sentenza — n. 4812/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding non-prosecution and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4812/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Andrea Savarese's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his grounds for acquittal and mitigating circumstances. Savarese argued that the appellate court failed to apply specific criminal code provisions regarding non-prosecution and general mitigating factors, but the court found his arguments too abstract. The decision was based on Article 581 of the Code of Criminal Procedure, which requires appeals to explicitly detail factual and legal reasons for each request; Savarese's submission merely listed statutes without explaining why the lower court's reasoning was incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 62 bis c.p.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the grounds do not explicitly state the factual and legal arguments supporting the request in relation to the specific points of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal non-prosecution mitigating circumstances Code of Criminal Procedure abstract grounds procedural preclusion reddito dei genitori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
Il ricorrente riporta per esteso i motivi di appello dichiarati inammissibili e rileva che era stata richiamata e indicata la specifica posizione soggettiva dell'allora appellante "per evidenziare gli elementi di fatto, sia per l'art. 131 bis c.p. e sia per l'art.
Art. 62 bis c.p.
e sia per l'art. 62 bis c.p. idonei per osservare la norma 581 c.p.p." 3.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
D.Lgs 10 October 2022, n. 150
art. 131 bis cod. pen
2.Avverso la sentenza Savarese, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte di Appello dichiarato l'inammissibilità dei motivi relativi alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis c.p
Il ricorrente riporta per esteso i motivi di appello dichiarati inammissibili e rileva che era stata richiamata e indicata la specifica posizione soggettiva dell'allora appellante "per evidenziare gli elementi di fatto, sia per l'art. 131 bis c.p.
art. 62 bis c.p
e sia per l'art. 62 bis c.p.
art. 581 cod. proc. pen
L 'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVARESE ANDREA nato a VICO EQUENSE il 14/09/1981 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG. in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 16 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato Andrea Savarese in ordine al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, commesso in Salerno il 5 aprile 2018. Savarese, secondo l'accusa, aveva falsamente dichiarato, nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (presentata il 6 marzo 2018 al tribunale di Salerno nel procedimento numero 2300/17 RGNR), che i redditi di cui era stato titolare il suo nucleo familiare nell'anno 2016 erano pari a euro 9.497,22, mentre in realtà il suo nucleo familiare aveva percepito nel predetto anno redditi per euro 19.140,92.

La Corte di appello ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità i motivi di appello con cui era stato richiesto il proscioglimento per essere il fatto non punibile per particolare tenuità e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (e ha rigettato il motivo con cui era stata censurata l'affermazione della responsabilità). 2.Avverso la sentenza Savarese, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte di Appello dichiarato l'inammissibilità dei motivi relativi alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e 62 bis cod. pen.

Il ricorrente riporta per esteso i motivi di appello dichiarati inammissibili e rileva che era stata richiamata e indicata la specifica posizione soggettiva dell'allora appellante "per evidenziare gli elementi di fatto, sia per l'art. 131 bis c.p. e sia per l'art. 62 bis c.p. idonei per osservare la norma 581 c.p.p." 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Ceroni, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. L 'art. 581 cod. proc. pen. nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103„ nel disciplinare i requisiti di forma dell'impugnazione, ne condiziona l'ammissibilità all'indicazione, per quanto concerne i motivi, delle "ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta" ( lett. d). Nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità si è sostenuto che la ratio sottesa alle preclusioni fissate dal legislatore risiede nell'esigenza di perimetrare l'esatto tema devoluto, così da evitare impugnazioni di natura meramente dilatoria consentendo da un canto al giudice di individuare il contenuto e la finalità dei rilievi proposti e al contempo agli eventuali controinteressati di resistere alla portata demolitoria dell'eventuale accoglimento della domanda di gravame.

Ne deriva che il requisito della specificità debba ritenersi integrato con l'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice adito in secondo grado rispetto alle valutazioni del primo giudice, che debbono perciò essere espressamente confutate, o sovvertite sul piano logico o giuridico. Così come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo, invece, che contrapponga alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza, ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e che, quand'anche vengano reiterate le richieste svolte in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il metro per valutare l'ammissibilità dell'appello, il cui vaglio si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone. Rv. 253952), è costituito dall'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata.

Occorre, in altri termini, affínchè il motivo devoluto possa ritenersi specifico, che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. Tali principi sono stati trasfusi nella previsione di cui al comma 1 bis dell'art.581 cod. proc. pen.,. introdotto dal d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, a norma del quale l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, quando per ogni richiesta non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.3.

Così perimetrata la nozione di inammissibilità dei motivi in appello, si rileva che la valutazione operata dalla Corte non si presta a censure. Invero i motivi di impugnazione formulati da Svarese si limitano ad una astratta elencazione delle norme di cui si invoca l'applicazione e dei relativi principi giurisprudenziali, ma non contengono la enunciazione né degli argomenti usati dal giudice di primo grado in senso contrario, né delle ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, sicchè il giudice dell'impugnazione non è stato messo nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito.

Con riferimento alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. nel motivo si richiamano in astratto i presupposti normativi dell'istituto e si afferma solo che la condotta "per le modalità, per l'effettivo danno economico arrecato allo stato, ossia pari a zero, laddove peraltro non è stato accertato se la mancata comunicazione fosse dovuta alle scarse conoscenze del dichiarante in merito agli adempimenti tributari atteso lo sviluppo dei fatti, ben può essere ricompresa nell'ambito applicativo della disposizione prevista dall'articolo 131 bis".

Si tratta di enunciato generico, ma soprattutto eccentrico, nel richiamo alla ignoranza da parte del ricorrente in merito agli adempimenti tributari, rispetto all'oggetto della contestazione inerente la mancata indicazione del redditi prodotti dal fratello convivente. Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nel motivo, dopo che nella sentenza di primo grado si era affermato che non erano individuabili ragioni in positivo per concedere dette attenuanti, si insiste nell'invocarne l'applicazione, al fine di adeguare la pena al caso concreto.

In ogni caso la Corte di Appello, pur dando atto della inammissibilità dei motivi, ha reso una motivazione anche nel merito, rilevando che deponevano in senso contrario alla configurabilità del fatto di particolare tenuità e delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. l'intensità del dolo della falsa dichiarazione, il fatto che il reato fosse stato commesso mentre l'imputato era agli arresti domiciliari, nonché i plurimi precedenti penali su di lui gravanti. A tale passaggio argomentativo, il ricorrente non contrappone alcuna ragione di fatto o di diritto, avendo incentrato la censura solo sul profilo della inammissibilità e non anche sul profilo del merito, pure affrontato dalla Corte nei termini anzidetti.

6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigli nsore Il Pres