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Sentenza — n. 4412/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4412/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4412/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pisa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pasqualetti Teodora in ordine al reato contestato, perché estinto per esito positivo della messa alla prova ed ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (per sei mesi).

Regesto Legislator

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art. 168-ter cod. pen; Sentenza — n. 4412/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che viene eliminata. Deve essere disposta la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Pisa, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida corsa di controllo divieto di condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 168-ter cod. pen
Sul punto, questa Corte ha già affermato che "In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASQUALETTI TEODORA nato il 19/03/1994 avverso la sentenza del 14/03/2024 del TRIBUNALE di PISAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con eliminazione della sanzione amministrativa accessoria. 'a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pisa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pasqualetti Teodora in ordine al reato contestato, perché estinto per esito positivo della messa alla prova ed ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (per sei mesi).

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputata che, con un unico motivo, deduce violazione di legge per avere il Giudice esercitato un potere riservato dalla legge all'Autorità amministrativa.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio con eliminazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. In data 4 ottobre 2024, sono pervenute conclusioni scritte del difensore, avv. Iole Bonacci, che insiste nelle ragioni del ricorso.

5. Il ricorso è fondato. Sul punto, questa Corte ha già affermato che "In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria" (ex multis, Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che viene eliminata. Deve essere disposta la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Pisa, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Pisa, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigliere esten