Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4174/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4174/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4174/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 5 luglio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Renato Esposito, in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada, poiché estinto per positivo esito della messa alla prova, altresì disponendo la revoca della patente di guida.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 168-ter cod. pen; Sentenza — n. 4174/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 186 cod. strada, poiché estinto per positivo esito della messa alla prova, altresì disponendo la revoca della patente di guida.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida guida in stato di ebbrezza qualificata corsa di controllo infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 168-ter cod. pen
Secondo un consolidato orientamento di legittimità, il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari ex art. 168-ter cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO RENATO nato a PORTICI il 01/01/1998 avverso la sentenza del 05/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, GIULIO MONFERINI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui è applicata la pena accessoria della revoca della patente;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 luglio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Renato Esposito, in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada, poiché estinto per positivo esito della messa alla prova, altresì disponendo la revoca della patente di guida.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Renato Esposito, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione, in relazione agli artt. 186 e 224 cod. strada, in quanto il giudice di merito ha esercitato una potestà spettante al Prefetto. Più in particolare, il ricorrente osserva che l'istituto della messa alla prova comporta, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato; conseguentemente, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, il potere di disporre l'applicazione della suddetta sanzione deve essere riconosciuto in capo Prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è fondato. 4.1. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari ex art. 168-ter cod. pen. l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di cui all'art. 224, comma 3, cod. strada, poiché di competenza del Prefetto. Si è osservato, in proposito, che sussiste una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (cfr., con riguardo alla revoca della patente, Sez. 4, n. 19369 del 07/05/2024, Zille, Rv. 286470 - 01; conf., Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Valentini, Rv. 284091 - 01; con riguardo alla sospensione della patente, Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348 - 01;

Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608-01; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880-01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819-01).

5. Segue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che si elimina. Deve essere disposta, altresì, la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli per quanto di relativa competenza. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina. Manda al Prefetto di Napoli per le determinazioni di competenza. Così deciso in Roma, il 14 novembre 202