Cassation annuls criminal appeal due to defendant's death extinguishing the criminal liability under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the appealed judgment without remittal because the defendant, Anthony Capasso, had died in November 2024. Although the lower court had addressed traffic offenses and sentencing issues, the death certificate submitted by the defense triggered the statutory extinction of the crime. Consequently, the court ruled that no further proceedings could continue against the deceased individual.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 150 c.p.p.; Art. 187 c.p. strada: The death of the accused extinguishes the criminal liability, necessitating the annulment of the judgment without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPASSO ANTHONY nato a BOLOGNA il 03/05/1985 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la nota dell'avv. PAOLA BENFENATI del foro di BOLOGNA con la quale è stato comunicato il decesso dell'imputato ed allegato certificato di morte.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 giugno 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Anthony Capasso in relazione al reato di cui all'art. 187, co. 8, cod. strada perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena inflittagli in relazione al reato di cui all'art. 590 bis co. 3 cod. pen., in esso ritenuto già assorbito il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett.
c) e 2 bis cod. strada ai danni di Gian Maria Marone. E' stata, altresì, revocata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Bologna.
2. Era contestato al Capasso di avere, per colpa generica e specifica consistita nella violazione dell'art. 141 cod. strada, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, in stato di ebbrezza acolica (valori rilevati 1,81 /l e 1,74 09/1), non riuscendo a mantenere il controllo del mezzo, colliso contro un palo della luce, finendo la propria corsa dentro un fossato e così cagionato lesioni personali gravissime al passeggero Marone che, in conseguenza dell'impatto, sfondava con la testa il parabrezza procurandosi un trauma facciale oltre che la frattura del femore.
3. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del Capasso affidandolo a due motivi. 3.1.Con il primo si deduce vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, laddove si assume che la Corte territoriale non abbia affrontato le contraddizioni esistenti tra la decisione appellata e le risultanze istruttorie in punto di indici di gravità della vicenda. La risposta sanzionatoria, distante dal minimo edittale, è ritenuta eccessiva e non tiene conto della circostanza che le lesioni riportate dalla persona offesa sarebbero da imputarsi alla condotta negligente consistita nel non avere indossato le cinture di sicurezza. 3.2. Con il secondo si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 co. 3, cod. strada nella misura in cui prevede nei confronti di un soggetto lavoratore il divieto di conseguire la patente di guida di un lavoratore, così privandolo della possibilità di proseguire la propria attività lavorativa.
4. Il P.G., in persona del sostituto Ferdinando Lignola, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. ,Il difensore ha fatto pervenire, in data 25 novembre 2024, comunicazione dalla quale emerge che il Capasso è deceduto, allegando certificato di morte.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato per morte del reo.
2. Alla comunicazione inviata dal difensore di fiducia dell'imputato, in data 25 novembre 2024, è allegato certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna da cui si ricava che Anthony Capasso, nato a Bologna in data 3 maggio 1985 è deceduto, nella stessa città il 17 novembre 2024.
3. Ne consegue l'estinzione del reato ascritto all'imputato ai sensi dell'art.150 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Deciso il 9 gennaio 2025 La • .i2liera est. Il Presidente Mt Przia Pic • LC(At DEPCYWATO N CANCELL