Italian Supreme Court corrects a lower court judgment for material errors identifying the wrong judicial body.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered a material correction to a lower court judgment that incorrectly identified the issuing judicial body. The appellant argued the reasoning and operative part referenced the wrong court, citing Article 130 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the error was purely material and mandated the text be amended to reflect the correct appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; Material errors in the reasoning and operative part of a judgment must be corrected to ensure the correct judicial body is identified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAH OUSMAN (CUI 04Y303M) nato il 07/12/1995 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, rilevato che nella sentenza n.36155/2024 risultano presenti alcuni errori materiali nella motivazione e nel dispositivo; rilevato, in particolare, che nella motivazione si fa riferimento - quale provvedimento impugnato - a un decreto emesso dal Tribunale di Torino anziché a ordinanza della Corte di appello di Torino; e che, nel dispositivo, il giudice del rinvio viene pure identificato nel Tribunale anziché nella Corte di appello; visto l'art.130 cod.proc.pen.;
P.Q.M.
Dispone la correzione materiale della sentenza n.36155/2024 del 12/09/2024 nel senso che, laddove è scritto nella motivazione: "il decreto del Tribunale di Torino", si legga "l'ordinanza della Corte di appello di Torino" e laddove è scritto nel dispositivo: "si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino", si legga: "si dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Torino". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso il 09/