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Sentenza — n. 3724/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming insufficient motivation for minor suspension penalty deviation from statutory minimum.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3724/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected Mattia Sernaglia's cassation appeal challenging the length of his driver's license suspension. The defendant argued the penalty lacked sufficient reasoning for exceeding the statutory minimum, while the Prosecutor General deemed the appeal inadmissible. The court ruled that explicit motivation is only required when the penalty significantly deviates from the minimum, as the imposed suspension was only two months above the floor and thus implicitly justified.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e 2-sexies, cod. strada; In plea bargaining proceedings, explicit motivation for an accessory administrative penalty is required only when the measure significantly deviates from the statutory minimum, as minor deviations are implicitly justified by the judge's global assessment of the case.

Parole chiave

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driver license suspension plea bargaining procedure statutory minimum penalty judicial motivation requirement accessory administrative sanction cassation appeal dismissal road traffic offense guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e 2-sexies, cod. strada
Nel caso in disamina, è pacifico che la durata minima della sanzione accessoria della sospensione della patente sia pari ad anni uno, trattandosi di reato aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, che comporta il raddoppio del minimo di sei mesi previsto dall'art. 186, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020
Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rv.
Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012
Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Rv.
Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007
252738 — 01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERNAGLIA MATTIA nato a MONTEBELLUNA il 17/11/1992 avverso la sentenza del 09/07/2024 del GIP TRIBUNALE di Treviso Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di Treviso il 9.7.2024 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a Mattia Sernaglia la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno e mesi due, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e 2-sexies, cod. strada.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando assenza di motivazione in ordine all'applicazione, nella misura superiore al minimo, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato.

5. In giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in caso di patteggiamento, il giudice che irroghi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (cfr. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635 — 02; cfr. Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Rv. 252738 — 01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Rv. 237470 - 01).

6. Nel caso in disamina, è pacifico che la durata minima della sanzione accessoria della sospensione della patente sia pari ad anni uno, trattandosi di reato aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, che comporta il raddoppio del minimo di sei mesi previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. Ne discende che la sanzione irrogata si discosta di soli due mesi dal minimo di legge, ed è significativamente inferiore al massimo edittale (anni due) e al di sotto della media edittale prevista per tale sanzione (anni uno e mesi sei). Si deve, pertanto, ritenere che il giudice, nella determinazione della durata della sanzione irrogata, abbia implicitamente valutato globalmente le caratteristiche del fatto ed il pericolo che potrebbe derivare dall'ulteriore circolazione del prevenuto alla guida di un veicolo.7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de