Sentenza — n. 3713/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bari con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di Giordano Michele in relazione alla custodia cautelare sofferta dal 29 novembre 2019 al 27 aprile 2020 in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 628, comma 3, 582 e 585 cod. pen., definito con sentenza assolutoria del Tribunale di Foggia divenuta irrevocabile il 25 settembre 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3713/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in euro mille.
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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: GIORDANO MICHELE nato a LUCERA il 11/04/1993 avverso l'ordinanza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di Giordano Michele in relazione alla custodia cautelare sofferta dal 29 novembre 2019 al 27 aprile 2020 in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 628, comma 3, 582 e 585 cod. pen., definito con sentenza assolutoria del Tribunale di Foggia divenuta irrevocabile il 25 settembre 2020.
2. Avverso tale provvedimento Michele Giordano propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rigettato la sua istanza con argomentazioni apparenti, illogiche e contraddittorie e per aver errato nell’interpretazione del parametro della colpa grave. Secondo la difesa, la Corte di appello ha ripercorso lo stesso iter motivazionale seguito nell’ordinanza genetica della misura. Tale provvedimento si fondava sulle immagini estratte da videocamere di sorveglianza installate nella zona scena del delitto e sulla denuncia presentata nei confronti dei tre indagati, tra i quali il Giordano, a opera di Montagano, riguardante un “pestaggio“ avvenuto pochi giorni dopo il fatto oggetto della misura cautelare.
Il ricorrente e un coindagato hanno definito il procedimento con rito abbreviato e sono stati assolti sulla base delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza in quanto ritenute talmente chiare da rendere superflua la visione dei video invocata dalla difesa come condizione del rito abbreviato. Se ne desume che ad analoga conclusione sarebbe potuto giungere il giudice per le indagini preliminari per escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la colpa ostativa del Giordano sostenendo che quest’ultimo insieme a Luigi Bevilacqua avesse seguito Antonio Bevilacqua per “regolare i conti“ con tale Akwasi; al contrario, si assume, hanno accettato di seguirlo perché avevano inteso ci fosse un pericolo per quest’ultimo, limitandosi successivamente a cercare di parlare in maniera pacifica con l’Akwasi e con l’amico; mai avrebbero potuto immaginare che Antonio Bevilacqua avesse con sé un coltello e lo usasse contro l’Akwasi.
Giordano Michele è sempre rimasto lontano da Antonio Bevilacqua e, nel momento in cui quest’ultimo ha sferrato il colpo ai danni dell’Akwasi, era di spalle e non ha visto la scena; tale comportamento, secondo la difesa, non può rientrare nel concetto di connivenza più volte richiamato dalla Corte di appello in quanto l’istante era inconsapevole delle intenzioni del Bevilacqua e non sapeva che quest’ultimo avesse con sé un coltello, nè ha assistito alla scena dell’accoltellamento. Il ricorrente contesta anche l’avere la Corte ravvisato la colpa grave nel comportamento tenuto dal Giordano dopo l’aggressione, non avendo egli soccorso la vittima ed essendo andato via insieme ad Antonio e Luigi Bevilacqua senza mostrare disappunto per quanto accaduto; in realtà, la vittima è fuggita subito dopo il ferimento per cui nessun soccorso il Giordano avrebbe potuto prestare;
è congettura affermare che il Giordano non abbia mosso critiche al Bevilacqua. L’applicazione dei consolidati principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità evidenzia come al Giordano non sia addebitabile alcuna condotta che abbia direttamente contribuito a supportare l’ipotesi accusatoria a fondamento della misura restrittiva.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con requisitoria scritta dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. La Corte territoriale ha, in primo luogo, esaminato il provvedimento cautelare, fondato sul fatto che intorno alle ore 21:45 del 18 ottobre 2019 Akwasi Asamoa si trovava vicino alla sua abitazione quando era stato raggiunto da Antonio Bevilacqua, che gli aveva intimato di consegnare il telefono cellulare; alla sua opposizione, l’Akwasi era stato accerchiato da Antonio Bevilacqua, Michele Giordano e Luigi Bevilacqua con fare minaccioso; in quel frangente Antonio Bevilacqua aveva preso dalla tasca un coltello a serramanico e aveva colpito l’Akwasi all’addome e al braccio sinistro; le immagini degli impianti di sorveglianza avevano confermato che Antonio Bevilacqua avesse sferrato i colpi di coltello e che gli altri due avessero dato manforte all’aggressore accerchiando la vittima.
Il giudice della cautela aveva valorizzato anche una denuncia a carico delle stesse tre persone presentata da Montagano Roberto qualche giorno dopo; il Montagano, dopo aver rifiutato di offrire una birra ad Antonio Bevilacqua, era stato colpito dai medesimi soggetti con pugni e calci al volto, alla schiena e ai fianchi il 30 ottobre 2019. La Corte territoriale ha esaminato anche le dichiarazioni rese il 3 dicembre 2019 dal Giordano in sede di interrogatorio, allorché aveva sostenuto di essere stato solo presente all’azione violenta dell’amico e, con riguardo all’aggressione commessa ai danni del Montagano, aveva dichiarato:
«siccome lui con la testa un po’… non è tanto normale, dà un po’ fastidio alle nostre ragazze, ci siamo trovati con la birra in più ed è successo quello che doveva succedere»; inoltre, nel corso dell’esame del 6 aprile 2020, il Giordano aveva dichiarato di essere consapevole che il Bevilacqua avesse il coltello con sé e di essersi trovato nel momento e nella situazione sbagliata, ritenendosi responsabile solo di un mancato soccorso. Esaminando la sentenza assolutoria, la Corte territoriale ha constatato come il giudice della cognizione abbia descritto le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza evidenziando come fosse «più che ragionevole l’ipotesi che Bevilacqua Antonio abbia con quei cenni “chiamato a raccolta“ sia Bevilacqua Luigi (suo cugino) che il Giordano» e accertando come provato che i due imputati avessero accettato l’invito del Bevilacqua ad accompagnarlo nel luogo in cui stazionava la vittima.
Il giudice della cognizione penale ha, poi, escluso che dai fotogrammi potesse evincersi la rappresentazione e volizione dell’aggressione all’incolumità fisica dell’Akwasi da parte del Giordano e di Luigi Bevilacqua, concludendo però nel senso che l’atteggiamento tenuto dal Giordano, che aveva lasciato la scena in amichevole compagnia dell’accoltellatore, fosse null’altro che la prova di un comportamento connivente. Il giudice della riparazione ha, dunque, analiticamente esaminato gli elementi a disposizione del giudice della cautela, non smentiti dalla sentenza assolutoria, e segnatamente: la circostanza che il Giordano si sia addentrato nella via perché chiamato da Antonio Bevilacqua, intento in quel momento a seguire l’extracomunitario per risolvere un contrasto personale; il fatto che il Giordano fosse consapevole che Antonio Bevilacqua era in possesso di un coltello e ciò nonostante abbia fatto gruppo con gli altri in quel frangente, allontanandosi dalla scena del delitto in compagnia dei medesimi senza prestare soccorso all’accoltellato.
Tale condotta di supporto è stata considerata indicativa di colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la colpa grave ostativa anche in un atteggiamento di connivenza passiva che consista nel tollerare che un reato sia consumato allorché l’agente sia in condizione di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa ovvero, alternativamente, nel rafforzare oggettivamente la volontà criminosa dell’agente pur non intendendo perseguire l’evento. Occorre, a tale proposito, ricordare come la giurisprudenza costante della Corte di legittimità qualifichi come ostativa al diritto alla riparazione la condotta connivente (ex plurimis, Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 – 01;
Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 – 02). La condotta rafforzativa tenuta dal Giordano rispetto alla condotta dell’autore del reato e, per altro verso, l’indifferenza dimostrata con l’allontanamento immediato dal luogo con l’aggressore, senza ripensamenti per la sorte del ferito, rientrano legittimamente nella figura della connivenza passiva idonea a ingenerare nell’autorità procedente l’errore che ha dato causa alla misura cautelare. Il ricorrente si limita a fornire una lettura alternativa dei medesimi fatti senza, invero, evidenziare alcun vizio di legittimità del provvedimento impugnato.
2. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d