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Sentenza — n. 3003/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3003/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3003/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Riccardo Addante ricorre avverso il provvedimento con il quale, in data 14.5.2024, la Corte di appello di Firenze - a fronte dell'opposizione proposta dal ricorrente ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla stessa Corte di appello e depositato il 5.2.2024 — ha dichiarato inammissibile "l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato" avanzata dal ricorrente, poiché il richiedente avrebbe dovuto indicare i redditi riferiti all'annualità 2022 e non quelli del 2021.

Regesto Legislator

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art. 99 d.P.R. n. 115/2002, art. 99 d.P.R. 115/2002, art. 76 d.P.R. 115/2002; Sentenza — n. 3003/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla stessa Corte di appello e depositato il 5.2.2024 — ha dichiarato inammissibile "l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato" avanzata dal ricorrente, poiché il richiedente avrebbe dovuto indicare i redditi riferiti all'annualità 2022 e non quelli del 2021.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione costi della campagna patrocinatore di controparte rinuncia al reddito deducibilità dei contributi di mantenimento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Il difensore di Riccardo Addante ricorre avverso il provvedimento con il quale, in data 14.5.2024, la Corte di appello di Firenze - a fronte dell'opposizione proposta dal ricorrente ex art. 99 d.P.R.
art. 99 d.P.R. 115/2002
Il difensore di Riccardo Addante ricorre avverso il provvedimento con il quale, in data 14.5.2024, la Corte di appello di Firenze - a fronte dell'opposizione proposta dal ricorrente ex art. 99 d.P.R.
art. 76 d.P.R. 115/2002
II) Violazione di legge, in quanto l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADDANTE RICCARDO nato a ALBISOLA SUPERIORE il 29/08/1966 avverso l'ordinanza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Riccardo Addante ricorre avverso il provvedimento con il quale, in data 14.5.2024, la Corte di appello di Firenze - a fronte dell'opposizione proposta dal ricorrente ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla stessa Corte di appello e depositato il 5.2.2024 — ha dichiarato inammissibile "l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato" avanzata dal ricorrente, poiché il richiedente avrebbe dovuto indicare i redditi riferiti all'annualità 2022 e non quelli del 2021.

2. Il ricorrente lamenta quanto segue. I) Violazione di legge, per violazione dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, visto che la Corte di appello ha deciso collegialmente l'impugnazione proposta dall'interessato con una nuova ordinanza, del tutto analoga alla precedente, provvedendo inaudita altera parte, in violazione del necessario contraddittorio processuale e del procedimento previsto in caso di opposizione. II) Violazione di legge, in quanto l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 115/2002, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza (23.10.2023), l'obbligo di presentazione; sicché, nella specie, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al 2022, era sufficiente autocertificare i redditi prodotti nell'anno 2021.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. È fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, a carattere processuale, atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso collegialmente dalla Corte di appello, la quale ha provveduto inaudita altera parte, in tal modo incorrendo nelle seguenti violazioni di legge. In primo luogo, è stata violata la competenza funzionale a provvedere sul reclamo ex art. 99 d.P.R. 115/2002, pacificamente appartenente, nel caso, al Presidente della Corte di appello che aveva emesso il provvedimento impugnato; sicché è viziata da incompetenza funzionale, rilevabile d'ufficio, la decisione sul reclamo adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale (cfr.

Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Rv. 270851 — 01).In secondo luogo, va qui ribadito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è affetto da nullità assoluta, per violazione dei diritti della difesa, il provvedimento adottato "de plano" sul ricorso presentato dall'interessato avverso il rigetto dell'istanza di ammissione (cfr. Sez. 4, n. 26328 del 20/05/2015, Rv. 263869 - 01), trattandosi di procedimento che deve seguire il rito speciale previsto per gli onorari di avvocato, rito che prevede — prima della decisione — l'instaurazione del contraddittorio fra le parti.

5. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Firenze per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte di appello di Fire