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Sentenza — n. 3001/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate sentencing for lack of reasoning on balancing recidivism with mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's sentencing decision regarding the defendant's punishment. The appellant argued that the lower court failed to explain how it balanced the recognized mitigating circumstance against the aggravated recidivism. The court ruled that while confirming a sentencing balance is permissible, it must be supported by adequate reasoning when statutory prohibitions on balancing do not apply to all mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 3 e 4, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The confirmation of a sentencing balance following the recognition of mitigating circumstances requires adequate reasoning, particularly when the statutory prohibition on balancing does not cover all such circumstances.

Parole chiave

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sentencing balance recidivism mitigation adequate reasoning appellate review criminal procedure recidiva nell'infrazione sanzioni penali risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 3 e 4, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
pen., essendo tale conferma soggetta alla sola verifica di adeguatezza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Nel caso in esame la Corte d'appello ha riconosciuto anche l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., rispetto alla quale il divieto di prevalenza sulla recidiva di cui all'art.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
pen., rispetto alla quale il divieto di prevalenza sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost., n.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
Si è dunque in presenza di una ipotesi di concorso della recidiva reiterata con più circostanze attenuanti, di cui solo per una opera il divieto di prevalenza di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. (art.
Art. 62-bis cod. pen.
(art. 62-bis cod. pen.); rispetto, invece, all'altra attenuante (art.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Riccardo Catanzaro, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
art. 597 cod. proc. pen
art. 62-bis cod. pen
(art. 62-bis cod. pen.); rispetto, invece, all'altra attenuante (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola
Sez. 4 n. 11369 del 30/11/2023, Eretta
Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Grava
2024, Eretta, non mass.; Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Grava, Rv.
Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020
281805 - 01; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020; Esposito, Rv.
Sez. 5, n. 10176 del 17/01/2013, Andries
279712; Sez. 5, n. 10176 del 17/01/2013, Andries, Rv.
Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, Caravelli
254262; Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, Caravelli, Rv.
Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci
254261; Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci, Rv.
Corte cost., n. 141 del 21 giugno 2023
è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost., n. 141 del 21 giugno 2023).
Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino
Non altrettanto è accaduto per il divieto di prevalenza in relazione alle attenuanti generiche (nel senso della manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv.
Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano
Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv.
Sez. 5, n. 33992 del 23/05/2024, Conti
Sez. 7, n. 11421 del 06/02/2024, Mucci
Sez. 7, n. 11421 del 06/02/2024, Mucci, non mass.; Sez.
Sez. 7, n. 30053 del 06/06/2023, Ancinelli
11421 del 06/02/2024, Mucci, non mass.; Sez. 7, n. 30053 del 06/06/2023, Ancinelli, non mass.; Sez.
Sez. 6, n. 42568 del 28/09/2022, C.
30053 del 06/06/2023, Ancinelli, non mass.; Sez. 6, n. 42568 del 28/09/2022, C., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATANZARO RICCARDO nato a PALERMO il 11/08/1987 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio; letta la memoria dell'avv. DAVIDE CHIBBARO, del foro di Palermo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; -,,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 marzo 2024 la Corte d'appello di Palermo, dopo aver riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ha confermato la sentenza con cui il 30 maggio 2022, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Riccardo Catanzaro responsabile del reato di tentato furto, condannandolo alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed C 140,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Per quanto di interesse, il Tribunale aveva escluso l'aggravante contestata (art. 625, n. 7, cod. pen.), bilanciando le attenuanti generiche con la recidiva reiterata e specifica.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Riccardo Catanzaro, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Affidandosi a due motivi il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione della legge penale sostanziale, in quanto la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non ha poi proceduto né ad operare il bilanciamento, né a rideterminare la pena finale in senso a lui più favorevole, né ad offrire motivazione alcuna di tale decisione.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è fondato. 4.1. Secondo un risalente orientamento interpretativo, espresso da questa Corte anche nella sua più autorevole composizione, la conferma da parte del giudice dell'impugnazione dell'esito del precedente giudizio di comparazione tra le circostanze, pur dopo l'esclusione di una circostanza aggravante o il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante, non viola i principi posti dai commi 3 e 4 dell'art. 597 cod. proc. pen., essendo tale conferma soggetta alla sola verifica di adeguatezza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01; conf., Sez. 4 n. 11369 del 30/11/2023, dep. 2024, Eretta, non mass.; Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Grava, Rv. 281805 - 01; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020; Esposito, Rv. 279712; Sez. 5, n. 10176 del 17/01/2013, Andries, Rv. 254262; Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, Caravelli, Rv. 254261; Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci, Rv. 248457).Pertanto, la decisione di confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze, in esito all'impugnazione, deve essere sorretta da adeguata motivazione. 4.2.

Nel caso in esame la Corte d'appello ha riconosciuto anche l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., rispetto alla quale il divieto di prevalenza sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost., n. 141 del 21 giugno 2023). Non altrettanto è accaduto per il divieto di prevalenza in relazione alle attenuanti generiche (nel senso della manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01;

Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01). Si è dunque in presenza di una ipotesi di concorso della recidiva reiterata con più circostanze attenuanti, di cui solo per una opera il divieto di prevalenza di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. (art. 62-bis cod. pen.); rispetto, invece, all'altra attenuante (art. 62, n. 4, cod. pen.), pur non sussistendo analogo divieto, la Corte territoriale non ha speso alcuna argomentazione nel confermare la pena determinata dal Tribunale. Il nuovo giudizio di comparazione dovrà quindi essere scisso in due momenti: una volta bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva le circostanze per le quali (ancora) vige il divieto, bisognerà poi applicare la diminuzione sulla pena base per l'altra circostanza, se ritenuta prevalente (in questi termini Sez. 5, n. 33992 del 23/05/2024, Conti, non mass.;

Sez. 7, n. 11421 del 06/02/2024, Mucci, non mass.; Sez. 7, n. 30053 del 06/06/2023, Ancinelli, non mass.; Sez. 6, n. 42568 del 28/09/2022, C., Rv. 283968 - 01). L'esito di tale giudizio dovrà in ogni caso essere sorretto da adeguata motivazione.

5. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Rom