Sentenza — n. 2777/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Costei Magureanu ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova del 30.5.2024, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. È stata anche depositata memoria scritta da parte del ricorrente. Deduce violazione di legge, rilevando che — contrariamente a quanto affermato dai giudici genovesi — la nomina allegata all'atto di appello non recasse la sottoscrizione fotocopiata dell'imputato e che nella specie non vi fosse alcun obbligo di autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen.2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 122 cod. proc. pen, art. 96 cod. pen, art. 162 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2777/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore dell'imputato, facendo erroneo riferimento alla necessaria presenza di una procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. che non è, invece, richiesta ai fini e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 581, comma quater, cod. pen. Tale disposizione, infatti, dispone che l'atto di appello proposto dal difensore contenga il mandato difensivo redatto secondo le (diverse e meno stringenti) formalità di cui all'art. 96 cod. pen., corredata di una rituale elezione di domicilio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGUREANU COSTEL (CUI 04SP4M3) nato il 09/03/1988 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Costei Magureanu ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova del 30.5.2024, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. È stata anche depositata memoria scritta da parte del ricorrente. Deduce violazione di legge, rilevando che — contrariamente a quanto affermato dai giudici genovesi — la nomina allegata all'atto di appello non recasse la sottoscrizione fotocopiata dell'imputato e che nella specie non vi fosse alcun obbligo di autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen.2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore dell'imputato, facendo erroneo riferimento alla necessaria presenza di una procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. che non è, invece, richiesta ai fini e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 581, comma quater, cod. pen. Tale disposizione, infatti, dispone che l'atto di appello proposto dal difensore contenga il mandato difensivo redatto secondo le (diverse e meno stringenti) formalità di cui all'art. 96 cod. pen., corredata di una rituale elezione di domicilio.
3. Quanto all'elezione di domicilio, occorre qui richiamare il principio per cui tale atto va depositato, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, e dev'essere personalmente sottoscritto dall'imputato al fine di consentire l'inequivoca individuazione del luogo della notifica (cfr. Sez. 6, n. 21930 del 24/04/2024, Rv. 286487 - 01). Va aggiunto che, in tema di impugnazioni, il deposito dell'elezione di domicilio, avvenuto unitamente alla proposizione dell'appello (nel caso trasmesso a mezzo PEC dal difensore), rende tale elezione parte integrante dell'atto di gravame, sicché l'autenticazione della firma apposta dall'imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell'appello da parte del difensore (cfr. Sez. 4, n. 29185 del 05/07/2024, Rv. 286651 - 01).
4. Nel caso in disamina, dagli atti risulta che atto di appello è stato presentato ritualmente in data 24.1.2024, con indicazione dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore e allegata nomina del difensore da parte dell'imputato, con firma non fotocopiata. Si può, pertanto, ritenere che non vi siano dubbi sulla provenienza dell'atto di nomina e dell'elezione di domicilio (presso lo studio del difensore avv. Claudio Zadra) da parte dell'imputato, visto che l'elezione di domicilio è riportata anche nell'atto di appello e l'atto di nomina del difensore, unitamente all'elezione di domicilio (debitamente autenticata ex art. 162 cod. proc. pen.), risulta allegata allo stesso atto di impugnazione.5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Genova per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Genova per il giudizio. Così deciso il 20 novembre 2024 Il ConsigT es