Italian court dismisses appeal for revoking plea deal due to new favorable law, ruling consent irrevocable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding a final sentence based on a plea agreement despite the defendant's claim of revoking consent due to a new favorable law. The defendant argued that the 'Cartabia' reform allowed her to withdraw consent, but the court found no such invocation in her request. The court ruled that the plea agreement is an irrevocable juridical act once both parties manifest joint consent, making unilateral withdrawal impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; The agreement between the accused and the public prosecutor in plea procedures constitutes an irrevocable juridical act that cannot be modified by unilateral initiative of one party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHOZZI SCEIMA nato a PALERMO il 23/02/1995 avverso la sentenza del 03/05/2024 del TRIBUNALE di PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Sceima Ghozzi ricorre avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Palermo, che ha applicato la pena finale, concordata fra le parti, di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di furto a lei ascritto. La ricorrente lamenta violazione di legge, per avere il giudicante applicato la pena concordata nonostante l'intervenuta revoca del consenso prestato dall'imputata in sede di atti preliminari al dibattimento, giustificata dalla sopravvenienza di una legge penale più favorevole (cd. riforma "Cartabia").
2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Premesso che dagli atti processuali risulta che l'imputata, in data 12.4.2024, aveva dichiarato di rinunciare all'istanza di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., senza specificare le ragioni di tale rinuncia, a fronte di un accordo fra le parti già perfezionato, si deve in questa sede rammentare il consolidato principio di diritto per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (cfr. Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Rv. 276038 - 01). Nessuna legge più favorevole, del resto, era stata invocata dalla ricorrente per giustificare la revoca del consenso, per cui anche sotto questo profilo il ricorso appare manifestamente infondato.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20