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Sentenza — n. 2773/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2773/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2773/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSONNI DAVIDE nato a TORINO il 23/02/1997 avverso il decreto del 20/06/2024 del GIP del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG 1.11 G.i.p. del Tribunale di Torino con decreto del 20 giugno 2024 ha dichiarato inammissibile l'istanza difensiva nell'interesse di Davide Consonni con la quale, all'esito della emissione di decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebrezza, era stata chiesta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Il decidente ha stringatamente argomentato che si tratta di ipotesi per cui non è prevista la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2773/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico denunzia violazione di legge (art. 459, comma I- ter, ultimo periodo, cod. proc. pen.) e abnormità del provvedimento che, nel dichiarare inammissibile l'istanza senza emettere decreto di giudizio immediato, avrebbe determinato una stasi del procedimento. Si chiede, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente pena detentiva sostitutiva abbandono del procedimento per infrazione stradale divieto di condurre perturbamento della circolazione pubblica
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSONNI DAVIDE nato a TORINO il 23/02/1997 avverso il decreto del 20/06/2024 del GIP del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 G.i.p. del Tribunale di Torino con decreto del 20 giugno 2024 ha dichiarato inammissibile l'istanza difensiva nell'interesse di Davide Consonni con la quale, all'esito della emissione di decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebrezza, era stata chiesta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Il decidente ha stringatamente argomentato che si tratta di ipotesi per cui non è prevista la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico denunzia violazione di legge (art. 459, comma I- ter, ultimo periodo, cod. proc. pen.) e abnormità del provvedimento che, nel dichiarare inammissibile l'istanza senza emettere decreto di giudizio immediato, avrebbe determinato una stasi del procedimento. Si chiede, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 2 settembre 2024 ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.11 principio di diritto di cui non ha tenuto conto il decidente - ma puntualmente richiamato dal P.G. di 'legittimità - è quello secondo il quale «E' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale) (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Petullà, Rv. 285570). 3.Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore cors