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Sentenza — n. 2770/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after the 15-day deadline expired.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2770/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on April 27, 2024, exceeding the 15-day statutory deadline established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court's order was based on a misunderstanding of defense requests regarding civil costs and the formula of acquittal, citing hearing records to prove the defense had explicitly requested cost refunds. The Court rejected these substantive arguments, ruling that the procedural defect of lateness was absolute and not excusable by any lack of fault.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the fifteen-day period prescribed by law is inadmissible, and the absence of fault in the determination of the cause of inadmissibility does not justify the dismissal.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline Code of Criminal Procedure late filing procedural defect riapertura della procedura d'asilo asserzione difendibile domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Essendo, per le ragioni esposte (art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
pen.), il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod.
art. 589-bis cod. proc. pen
1.La Corte di appello di Bologna con ordinanza emessa de plano il 22 marzo 2024 ha dichiarato inammissibile l'appello tempestivamente proposto nell'interesse di Alex Usai avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna 1'11 luglio 2023 ha assolto l'imputato dall'accusa di omicidio stradale (art. 589-bis cod.
art. 530 cod. proc. pen
pen.) con la formula "perché il fatto non costituisce reato" ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.), il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: USAI ALEX nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 13/08/1980 avverso l'ordinanza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna con ordinanza emessa de plano il 22 marzo 2024 ha dichiarato inammissibile l'appello tempestivamente proposto nell'interesse di Alex Usai avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna 1'11 luglio 2023 ha assolto l'imputato dall'accusa di omicidio stradale (art. 589-bis cod. proc. pen.) con la formula "perché il fatto non costituisce reato" ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen.

2. Per una migliore intelligenza del ricorso si riferisce - integralmente - la motivazione dell'ordinanza della Corte territoriale: «rilevato che il difensore dell'imputato, nel censurare l'impugnata sentenza, ha chiesto la condanna delle parti civili costituite al pagamento [scilicet: delle spese] legali sostenute dal proprio assistito per la difesa nel procedimento civile ed in quello successivo penale, facendo presente che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi in merito; che l'articolo 574, comma, c.p.p. così recita: "l'imputato può altresì proporre impugnazione contro disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali"; osservato che il difensore dell'imputato nell'ambito del giudizio di primo grado all'udienza dell'11.07.2023 ha rassegnato le seguenti conclusioni: "si associa alle richieste conclusive della difesa responsabile civile", mentre il responsabile civile ha così concluso: "assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, in subordine, assoluzione imputato ex articolo 530, comma 2, c.p.p. con rigetto delle istanze di liquidazione del danno della parte civile rimasta del tutto sguarnite di prova"; che, inoltre, non risulta che il legale dell'appellante abbia depositato in I grado nota spese che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, con condanna delle parti civili costituite; ritenuto, pertanto, che non avendo l'imputato avanzato in I grado la domanda diretta a ottenere la rifusione delle spese processuali [scil.: sostenute] dalle parti civili, il proposto appello non è ammissibile, in quanto l'omessa pronuncia lamentata dall'appellante non è impugnabile, avendo ad oggetto un tema di cui il Giudice di prime cure non è stato investito».

3. Ciò posto, ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato Alex Usai, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale, sintetizzati gli antefatti, denunzia promiscuannente violazione di legge (artt. 75, comma 1, 541, comma 2, e 593, comma 3, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe carente ed erronee ed avrebbe comunque travisato atti e documenti processuali. L'ordinanza trascurerebbe, in primo luogo, che, oltre alla richiesta in tema di spese, l'appello mirava espressamente ad un'assoluzione dell'imputato con formula maggiormente liberatoria.

Il provvedimento impugnato, inoltre, non terrebbe in considerazione che dal verbale di udienza del 17 aprile 2023 e degli allegati ad esso, in copia autentica, che si allegano materialmente al ricorso, emerga come la Difesa dell'imputato abbia, in realtà, espressamente domandato la refusione delle spese sostenute, anche nella pima fase (azione civile della parte civile poi trasferita nel processo penale); e si fa presente che il verbale della successiva udienza dell'Il luglio 2023 risulterebbe essere eccessivamente stringato, per mero errore del Cancelliere, ma comunque consentirebbe, letto insieme all'altro verbale, di comprendere quali siano state le effettive richieste della Difesa dell'imputato, anche tenuto conto del singolare percorso processuale che la vicenda ha avuto e che si sintetizza.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta del 16 agosto 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sul presupposto della mancata allegazione o richiamo testuale da parte del ricorrente della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, documenti necessari per decidere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è tardivo. Risulta, infatti, dalla consultazione dell'incarto processuale che l'ordinanza della Corte di appello di Bologna, adottata de plano il 22 marzo 2024 e depositata in pari data, è stata comunicata tramite posta elettronica certificata (acronimo: P.E.C.) il 29 marzo 2024, data da cui decorrevano i 15 giorni per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (con scadenza, dunque, il 13 aprile 2024), mentre il ricorso risulta essere stato presentato il giorno 27 aprile 2024, dunque: fuori termine. Donde - necessariamente - la statuizione in dispositivo.

2. Essendo, per le ragioni esposte (art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi di diritto già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spere processuali e della somma di euro tremi