Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new evidence regarding the accident dynamics.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to evaluate a decisive piece of evidence suggesting an emergency maneuver to avoid a collision. The court rejected this claim, noting that the appellant merely reiterated a theory already presented and dismissed in the appellate judgment without introducing new facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already considered and rejected by the lower courts without presenting new evidence or a different legal assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVUTO MIRCO nato a ORTONA il 03/07/1986 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di L'Aquila il 10 marzo 2024, in parziale riforma della sentenza, impugnata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Chieti il 10 dicembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Mirco Cavuto responsabile del reato di omicidio stradale plurimo pluriaggravato (dall'avere agito in stato di ebrezza alcoolica, sotto l'effetto di droga e con colpa cosciente), commesso il 10 giugno 2018, con decesso di due vittime, di cui una immediatamente (Lorenzo Polidori, trasportato sull'auto condotta da Cavuto) e l'altra il giorno seguente (Sebastian Drago, alla guida di motociclo), in conseguenza condannandolo alle pene, principale ed accessorie, di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, alle parti civili, con assegnazione di somma a titolo di provvisionale, invece, esclusa l'aggravante di avere agito con previsione dell'evento (art. 61, num. 3, cod. pen.), ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto.
2. Il fatto, in estrema sintesi, come ricostruito dai giudici di merito. Si è ritenuto avere Mirco Cavuoti, conducendo in stato di ebrezza alcoolica e sotto l'effetto di droga un'auto lungo una strada provinciale in un tratto extraurbano a velocità quasi doppia rispetto al consentito, invaso l'opposta corsia di marcia e provocato un violentissimo scontro frontale con una motocicletta che viaggiava nella opposta direzione, per poi terminare la corsa contro due pali della luce, così causando la morte, in ragione delle gravissime lesioni patite, del motociclista, Draga Sebastian Bogdan, e di Lorenzo Polidori, passeggero trasportato nell'automobile guidata dall'imputato.
3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e insufficienza, contraddittorietà, erroneità e difetto di motivazione in punto di mancata valutazione di una prova decisiva nella formulazione del giudizio di responsabilità per omicidio colposo plurimo commesso in violazione delle norme del codice della strada e in condizioni di alterazione alla guida per l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, giudizio fondato sull'adesione pressochè totale dei decidenti alle sole conclusioni del consulente del P.M. (ing.
Colagrossi) ma senza svolgere un confronto con l'apporto valutativo offerto, secondo il ricorrente, dal consulente della difesa (ing. Mammarella) in merito alla corretta individuazione del punto d'urto tra il veicolo condotto dall'imputato e la moto della vittima Draga Sebastian Bogdan, punto d'urto che sarebbe da collocarsi, in base alle emergenze istruttorie, non già all'interno della carreggiata di pertinenza del motociclo ma verso la mezzeria, ciò che supporterebbe l'ipotesi ricostruttiva di una possibile manovra di emergenza da parte dell'imputato nel tentativo di evitare la collisione con la moto della vittima.
Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 5 settembre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
5. Con memoria del 9 ottobre 2024 il Difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Osserva il Collegio, conformemente all'opinione del Procuratore Generale della S.C., come, malgrado la doppia conforme sull'an della responsabilità, il ricorrente si limiti a reiterare una tesi, quella cioè della manovra di emergenza posta in essere dal conducente dell'automobile per evitare la moto che viaggiava contromano, già sostenuta - peraltro più diffusamente e più chiaramente - nell'atto di appello e nondimeno già disattesa, con motivazione che risulta adeguata, non incongrua e non illogica (v. pp. 12 e ss., spec. p. 15), dalla Corte territoriale. Il ricorso mira, insomma, ad una diversa valutazione delle prove, per giungere, in tesi, ad una differente ricostruzione della dinamica degli accadimenti che però è stata già ritenuta non persuasiva da Tribunale e da Corte di appello.
2. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro -tremila in favore de