Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription due to balancing of aggravating and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the crime had expired due to the balancing of aggravating and mitigating circumstances. The defendant argued that generic mitigating factors nullified the special aggravating circumstance, leading to prescription, but the court cited established precedent requiring special aggravating circumstances to be considered for prescription calculations. Consequently, the court ruled that the lower court was not obligated to address the prescription request separately as it was manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69, comma 3, cod. pen.: Special aggravating circumstances must be considered for prescription calculations even if subvalent in sentencing balancing, as the penalty determination under Art. 69 does not affect the maximum penalty threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARBONE SEBASTIANO nato a LOCRI il 05/06/1988 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Reggio Calabria il 16 gennaio 2024 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Locri il 10 dicembre 2014, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Sebastiano Carbone responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 30 giugno 2008, in conseguenza condannandolo, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante (violazione della disciplina sulla circolazione stradale), alla pena di giustizia.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge sotto i profili della inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e della omessa motivazione in ordine alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Si rammenta avere con memoria inviata I'll gennaio 2024 (che si allega al ricorso) insistito per l'accoglimento dei motivi di appello e, in subordine, per la prescrizione e si sottolinea criticamente la mancata risposta sul punto da parte della Corte territoriale.
Essendo stato il fatto commesso il 30 giugno 2008, la circostanza aggravante speciale del comma 2 dell'art. 589 cod. pen., nel testo allora vigente, ad avviso della Difesa, è stata «del tutto vanificata dalla concessione, da parte del giudice di primo grado, delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante stessa», con la conseguenza della maturata prescrizione del reato già alla data del 30 dicembre 2015 (30 giugno 2008 + sette anni e sei mesi), dovendosi avere riguardo nel caso di specie alla «pena che sarebbe stata inflitta se non concorresse .alcuna aggravante, così per come previsto dall'art. 69, comma 3, c.p.» (così alla p. 2 del ricorso).
Si richiama la situazione, che si stima essere simile, seppure non identica, della contestazione della recidiva, anch'essa aggravante ad effetto speciale, esclusa all'esito del processo di merito, secondo il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, PG in proc. Indelicato, Rv. 249664.
3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 settembre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.2.11 possibile effetto, posto in luce nel ricorso, sul calcolo della prescrizione dell'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee era proprio del sistema precedente l'entrata in vigore (1'8 dicembre 2005) della c.d. legge ex- Cirielli (legge 5 dicembre 2005, n. 251), ormai superato. Non pertinente risulta il richiamo da parte del ricorrente alla pronunzia di Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, PG in proc. Indelicato, in tema di recidiva (massima ufficiale: «La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo)»).
Coglie nel segno, invece, il P.G. nel richiamare il principio di diritto fissato da Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057, secondo cui «Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato».
Anche quanto alla richiesta subordinatamente avanzata dalla Difesa nella memoria scritta, il Collegio aderisce all'opinione del P.G., che ha richiamato il principio di diritto secondo il quale «In tema di motivazione della sentenza, il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per concomitante impegno del difensore, fondata sull'apodittica impossibilità di nominare un sostituto in ragione della particolare complessità delle questioni da trattare, nell'ambito di procedimento avente ad oggetto la sola determinazione della pena o l'eventuale intervenuta prescrizione)» (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268).3.
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual.* e della somma di euro tremila i