Cassation court annuls traffic suspension sentence for failing to apply statutory damage and danger criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's traffic license suspension sentence due to insufficient statutory reasoning. The defendant argued the suspension duration was excessive, while the prosecution requested the decision be overturned and remanded. The court ruled that the suspension length must explicitly consider damage, violation severity, and danger under the Road Code, which the lower court ignored.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 218, comma 2, Codice della Strada; Art. 222, Codice della Strada: The duration of an administrative license suspension must be determined based on the damage caused, the gravity of the violation, and the danger of further circulation, not merely on general criminal sentencing criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIAZZA ANTONINO nato a CATANIA il 12/07/1958 avverso la sentenza del 24/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 24 giugno 20204, ha condannato Piazza Antoninaa pena di anni due di reclusione, applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e mesi otto, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione deducendo vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Tribunale ha determinato la durata della sospensione della patente di guida tenendo conto " della tipologia del sinistro, le circostanze in cui esso è avvenuto, il grado della colpa". La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, non prende in considerazione gli elementi di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui il periodo di sospensione, nei limiti minimo e massimo, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
E' stato infatti più volte affermato che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art.133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome (Sez. 4 - , n. 4740 del 18/11/2020, Di Marco, Rv. 280393 - 01;
Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017 , Fiorini, Rv. 271661 - 01).
3. Va inoltre rilevato che la sanzione della sospensione non è stata contenuta nei limiti del medio edittale, e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi a dar conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01; Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635 - 02). Nella specie la motivazione inerente alla determinazione della durata, oltre ad essere carente, non tiene in considerazione i parametri sopra indicati.
4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. Così deciso in