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Sentenza — n. 2042/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for rescission of final judgment due to lack of effective process knowledge despite health issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gaspare Violante's appeal seeking to rescind his final criminal conviction based on claims of ineffective process knowledge due to severe health problems. Although the appellant argued that health issues prevented him from understanding the trial, the court found that he had personally signed the citation notice and appointed a lawyer, proving he possessed effective awareness of the proceedings. The court ruled that the inability to attend hearings due to illness does not negate the legal requirement for effective knowledge of the case, which was satisfied by the formal acts of notification and legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 629 bis cod. proc. pen.; Art. 11, 117 Cost.; Art. 6 CEDU: The requirement of effective knowledge of the process for in absentia proceedings is satisfied by formal notification and subsequent legal representation, not by the physical presence of the accused, and health-related inability to attend does not constitute a ground for rescission of a final judgment.

Parole chiave

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rescission of final judgment effective knowledge of process in absentia proceedings health incapacity defense criminal procedure knowledge procedura di revisione penale reati violenti risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 629 bis cod. proc. pen.
Con unico motivo, denuncia vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 629 bis cod. proc. pen. e ai parametri interposti degli artt.
Art. 11 Cost.
Art. 117 Cost.
Art. 6 CEDU
e dell'art. 6 Cedu, nonché vizio di motivazione.
Art. 420 bis cod. proc. pen.
In proposito, è stato chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez.
Art. 70 cod. proc. pen.
L'impossibilità a partecipare alle udienze per motivi di salute, lungi dal restare priva di tutela, avrebbe potuto integrare una ipotesi di incapacità a stare in giudizio (art. 70 cod. proc. pen.) con conseguente c.
Art. 178 cod. proc. pen.
nullità del procedimento ai sensi dell'art. 178, lett.
art. 629 bis cod. proc. pen
Con unico motivo, denuncia vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 629 bis cod. proc. pen.
art. 420 bis cod. proc. pen
In proposito, è stato chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen.
art. 70 cod. proc. pen
L'impossibilità a partecipare alle udienze per motivi di salute, lungi dal restare priva di tutela, avrebbe potuto integrare una ipotesi di incapacità a stare in giudizio (art. 70 cod. proc. pen.) con conseguente c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric
279420 - 01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv.
Sez. 3, n. 23790 del 19/02/2019
Sez. 3, n. 29371 del 05/06/2024
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE GASPARE nato a COMISO il 28/07/1981 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso i

RITENUTO IN FATTO

1. Gaspare Violante ha adito la Corte d'Appello di Catania proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza del Tribunale di Ragusa divenuta irrevocabile il 24 marzo 2024, con la quale era stato condannato alla pena di anni sette di reclusione ed euro mille di multa per i reati di furto in abitazione aggravato, danneggiamento, illecita detenzione di armi.

2. A sostegno dell'istanza ha dedotto che, successivamente alla regolare ricezione del decreto di citazione a giudizio, non era stato in grado, a causa di gravi problemi di salute che avevano comportato lunghi periodi di degenza in vari ospedali del territorio, nonché il riconoscimento della invalidità al 100%, di avere effettiva e cosciente consapevolezza del processo a suo carico. La Corte territoriale ha respinto la richiesta, osservando:

1) che non era dimostrata l'incapacità di intendere e di volere;

2) che la documentazione sanitaria prodotta in giudizio risaliva ad epoca antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado;

3) che l'imputato, dopo aver ricevuto la notifica del decreto che dispone il giudizio, aveva provveduto alla nomina di un difensore, conferendogli procura speciale;

4) che la certificazione medica più recente non proveniva da struttura pubblica, ma da un medico generico.

3. Ricorre per Cassazione Gaspare Violante. Con unico motivo, denuncia vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 629 bis cod. proc. pen. e ai parametri interposti degli artt. 11 e 117 Cost. e dell'art. 6 Cedu, nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva totalmente trascurato di considerare come, ai sensi dei riferimenti normativi richiamati, la conoscenza del processo debba essere non solo formale, ma effettiva. Sotto tale profilo, i giudici di merito avevano errato nel considerare, quale elemento decisivo, la mera regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, senza invece valutare tutta la copiosa documentazione medica attestante lo stato di salute ampiamente deficitario del ricorrente, conseguente all'ictus e alla perdita di memoria che gli avevano impedito di partecipare alle udienze, senza che potesse imputarsi al predetto ricorrente alcuna colposa trascuratezza e negligenza.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. E' certamente vero che questa Corte di legittimità ha ormai affermato il principio della effettività della conoscenza del processo, onde poter procedere in absentia. In proposito, è stato chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez. U - n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish, Rv. 279420 - 01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - 02). Si è infatti specificato che, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, il giudice è chiamato a verificare se la mancata comparizione dell'imputato sia riconducibile esclusivamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto.

4. Tanto premesso, come rilevato dalla Corte territoriale, nel caso di specie consta la ricezione, da parte dell'imputato, della notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio (il Violante ha personalmente sottoscritto la relata di notifica il 31 maggio 2018) . A ciò ha poi fatto seguito la nomina del difensore di fiducia, con conferimento di procura speciale, sempre sottoscritta dal Violante, ai fini della difesa in primo grado e la proposizione di eventuale appello. Inoltre, nessuna documentazione medica prodotta in atti ha attestato che il Violante fosse incapace di intendere e di volere, e quindi non in grado di disporre consapevolmente delle proprie azioni.

Da tali dati i giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, hanno fatto discendere la prova della effettività della conoscenza del processo: ricevuta la notifica del decreto di citazione a giudizio, di cui il ricorrente ha sottoscritto la relata ( attestando dunque, di aver preso visione della data dell'udienza e del contenuto dell'accusa), il predetto ricorrente si è messo in contatto con un avvocato, sottoscrivendo un atto di nomina e conferendo procura speciale anche per la difesa nei successivi gradi di giudizio.

Tale dato è certamente idoneo a dimostrare che il Violante ha avuto piena ed effettiva contezza della celebrazione di un procedimento penale a suo carico, del quale si è perfettamente reso conto, provvedendo personalmente a nominare un difensore di fiducia.

5. Con le doglianze esposte nei motivi di ricorso, il ricorrente, richiamando il proprio stato di salute, comportante deficit della attenzione e perdita di memoria che non gli avrebbero consentito una cosciente partecipazione alle udienze, mostra di confondere il presupposto legalmente previsto per ottenere la rescissione del giudicato (consapevolezza del processo e dell'accusa a proprio carico) con il diverso profilo della concreta capacità a stare in giudizio. L'impossibilità a partecipare alle udienze per motivi di salute, lungi dal restare priva di tutela, avrebbe potuto integrare una ipotesi di incapacità a stare in giudizio (art. 70 cod. proc. pen.) con conseguente c. nullità del procedimento ai sensi dell'art. 178, lett. c)vpTTa violazione delle disposizioni regolanti l'intervento dell'imputato (Sez. 3 - , n. 23790 del 19/02/2019, Rv. 275976 - 01). Le cause di nullità, come noto, possono però essere fatte valere solo in sede di impugnazione, e non in sede di rescissione del giudicato (ex multis, Sez. 3 - n. 29371 del 05/06/2024, Rv. 286709 - 01).

6. Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 14 novembre 2024 Il Consigliere stensore Il Preside