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Sentenza — n. 2031/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls excessive fine for negligent crime, remanding case to different judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2031/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal partially admissible, annulling the lower court's sentence regarding the fine while dismissing the claim regarding general mitigating circumstances. The appellant argued the 1500 euro fine was illegal and that no mitigating factors should have been denied for a negligent offense unrelated to his criminal record. The court ruled the fine exceeded the statutory maximum for the crime of negligent injury, even if the injury was considered grave, and ordered remittal to a different judge for a new sentencing decision.

Regesto Legislator

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Art. 590, comma 1 c.p.; Art. 606, comma 2-bis c.p.p.: When a sentence imposes a fine exceeding the statutory maximum for the committed offense, the judgment must be annulled and remitted for a new trial on the sentencing aspect.

Parole chiave

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excessive criminal fine statutory maximum penalty negligent injury crime remittal to different judge inadmissible appeal grounds reati penali attenuazione della pena altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 590, comma 1 c.p.
Ed invero, la pena pecuniaria massima per il reato di cui all'art. 590, comma 1, è di 309 euro di multa.
Art. 606, comma 2-bis c.p.p.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto deduce un vizio di motivazione non consentito ex art. 606, comma, 2-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATTI SEBASTIANO nato a ALCAMO il 24/02/1958 avverso la sentenza del 21/03/2024 del GIUDICE DI PACE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. Sebastiano Patti ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione alla pena irrogatagli (1500 euro di multa), che assume essere illegale, e con un secondo motivo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di un reato colposo che nulla avrebbe a che fare con i precedenti penali dell'imputato, su cui il giudice di pace ha fondato il diniego. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto deduce un vizio di motivazione non consentito ex art. 606, comma, 2-bis cod. proc. pen.a norrma del quale "contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)".

2. È invece fondato il primo motivo di ricorso avendo il giudice applicato una pena illegale in quanto superiore al massimo edittale. Ed invero, la pena pecuniaria massima per il reato di cui all'art. 590, comma 1, è di 309 euro di multa. E se anche si volesse considerare che la lesione perso- nale contestata ha comportato una prognosi di 50 giorni, assumendo la valenza di lesione personale grave, la pena irrogata di 16500 euro di multa sarebbe comun- que al di sopra del massimo edittale (euro 619).

3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitata- mente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice di pace di Busto Arsizio, diversa persona fisica, per nuovo oiudizio sul punto. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto il Giudice di Pace di Busto Arsizio, diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.