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Sentenza — n. 568/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the legal recourse.

Numero d'incarto Sentenza — n. 568/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant, Claudia Jovanovic, had previously challenged a second-instance sentence reducing her prison term for attempted burglary, arguing against the lack of generic mitigating circumstances and the refusal of a fine in lieu of detention. However, the court ruled that the appeal became legally impossible to pursue because the appellant had formally renounced the recourse on October 17, 2024, prior to the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal is deemed inadmissible and subject to court costs if the appellant formally renounces the legal recourse before the final judgment is rendered.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal formal renunciation court costs award withdrawal of recourse Italian criminal procedure attenuazione della pena riduzione della pena tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 c.p.p.
art. 591 c.p
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 30WANOVIC CLAUDIA (RINUNCIANTE) nato il 13/04/1992 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Jovanovic Claudia impugna la sentenza emessa in data 22/12/2023 dalla Corte di appello di Milano che, trinferma ,k/ con una riduzione di pena/ la condanna del Tribunale di Lodi per il reato di furto tentato in abitazione ad anni il I i uno di reclusione ed euro 100 di multa. Dopo essere stata`rimessa iri termini, avverso la suddetta sentenza veniva proposto appello alla Corte di appello di Milanoiche con sentenza del 22/12/2023 rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 103 di multa.

2. Con un primo motivo la ricorrente impugna la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ritenendo che la motivazione del giudice di secondo grado riguardante la pregressa carriera criminosa effettivamente densa di precedenti specifici; nel corso della quale l'imputata ha fatto uso di varie alias, appare contraddittoria. In particolare, ritiene la difesa che la presenza di precedenti specifici non è stata dalla Corte valutata negativamente laddove afferma che la stessa appellante non risulta aver più commesso reati dal 2014.

3. Con un secondo motivo di ricorso l'imputata lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ritenendo illogiche le argomentazioni della Corte d'appello che ha rigettato l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ai sensi degli artt. 53 ss legge n. 689 del 1981. La mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva appare alla difesa illogica perché omette di considerare che l'imputata ha dimostrato di essere economicamente stabile avendo provveduto al risarcimento del danno per una somma pari a 1.500 euro. Il giudice di secondo grado non si è espresso in termini di non meritevolezza della pena sostitutiva pecuniaria sia dal punto di vista rieducativo sia quale pericolo di recidiva.

4. Con atto del 17/10/20241 l'imputata ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso ) il Collegio deve dichiararne l'inammissibilità e conseguentemente, poiché l'inammissibilità viene pronunciata per una delle cause indicate dall'art. 591 c.p.p., la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 nove