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Sentenza — n. 564/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls recidivism penalty increase due to incorrect calculation of prior detention sentences under Art. 99 CP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 564/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal court's sentence regarding the recidivism penalty increase and remanded the case for a new determination. The appellant argued that only prior convictions final before the crime date should count, excluding later ones and depenalized offenses. The court rejected this, holding that all prior detention sentences must be summed regardless of their finality date relative to the current crime.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 6, cod. pen.; The cumulative calculation for recidivism must include all prior detention sentences passed in judgment up to the date of the current offense, without excluding those finalized after that date.

Parole chiave

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recidivism penalty increase cumulative sentence calculation prior convictions summation detention sentences Art. 99 comma 6 cod. pen. recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena, con determinazione della stessa ex art. 620, comma 1 lett.
Art. 99, comma 6, cod. pen.
tenuto conto dell'aumento per la recidiva ex art. 99, comma 6, cod. pen.
Art. 135 cod. pen.
art. 135 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014
(Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep.2015, Zazo, Rv.
Sez. 6, ord. n. 1141 del 24/07/1974
Sez. 6, ord. n. 1141 del 24/07/1974, Bevilacqua, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BESSAS SALAH EDDINE nato il 26/06/1987 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena, con determinazione della stessa ex art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen. tenuto conto dell'aumento per la recidiva ex art. 99, comma 6, cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di cassazione, Sezione Terza penale, con sent. n. 25808 dell'11/05/2022, ha parzialmente annullato la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona aveva confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Fermo per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nei confronti di Bessas Salah Eddine. La pronuncia di annullamento è limitata alla determinazione dell'aumento di pena per la riconosciuta recidiva, avendo la Corte accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen.

2. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, quale giudice di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 7/06/2018 dal Tribunale di Fermo rideterminando la pena in anni tre e mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa.

3. Bessas Salah Eddine propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge. La Corte di appello ha calcolato la pena base di anni tre di reclusione ed euro 2.700 di multa, aumentata per la recidiva ad anni quattro, mesi nove di reclusione ed euro 3.000 di multa, poi ridotta per il rito ad anni tre e mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa. Tale pena, si assume, è illegale in quanto in base al Casellario giudiziale risulta che il cumulo delle condanne precedenti al 6 aprile 2016, data di consumazione del reato per il quale si procede, è di gran lunga inferiore a un anno e nove mesi, dovendosi prendere in considerazione solo le sentenze divenute irrevocabili prima del 6 aprile 2016.

La n.1 del Casellario non può essere oggetto del cumulo perché trattasi di reato depenalizzato; la n.2 riguarda un fatto di reato di competenza del Giudice di pace per il quale è stata applicata la pena dell'ammenda; la sentenza sub 3 prevede una condanna a mesi 10 che può essere oggetto di cumulo; la sentenza n.4 riguarda un reato di competenza del Giudice di pace in cui è stata applicata la pena della multa; la sentenza sub 5 prevede una pena detentiva sostituita con la pena della multa che, a tutti gli effetti, deve considerarsi come pena pecuniaria.

L'aumento della pena della reclusione non poteva, dunque, essere superiore a 10 mesi, mentre la Corte di appello ha aumentato la pena di anni uno e mesi nove di reclusione.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena, con determinazione della stessa ex art. 620, comma 1 lett. l), cod. proc. pen. itenuto conto dell'aumento per la recidiva ex art. 99, comma 6, cod. pen.

5. E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che agli effetti dell'art.99, comma 6, cod. pen. il cumulo debba essere effettuato sommando tutte le condanne a pena detentiva passate in giudicato riportate dall'imputato sino alla data di consumazione del reato per il quale si procede, ivi comprese le pene condonate e quelle estinte per amnistia impropria, nonché la quantità di pena detentiva risultante dalla conversione delle pene pecuniarie ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep.2015, Zazo, Rv. 261997 - 01;

Sez. 6, ord. n. 1141 del 24/07/1974, Bevilacqua, Rv. 129395 - 01). Ne consegue che, erroneamente, il giudice di rinvio ha calcolato il cumulo in anni uno e mesi nove di reclusione. Sebbene, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, sia computabile anche la pena pecuniaria irrogata con le condanne di cui ai nn.4 e 5 del Casellario giudiziale, le successive condanne (nn.6 e segg.) risultano irrevocabili in data successiva al 6 aprile 2016 (tempus commissi delicti) e di esse non si può tener conto. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e il rinvio alla Corte di appello di Firenze per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e rinvia, per nuovo giudizio sul punto e per la conseguente rideternninazione della pena, alla Corte di appello di Firenze. Così è deciso, 10/12/2024 Il C igliere e e sore n Preside