Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court violated probative rules in theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the appellate court violated probative rules regarding new evidence. The defense argued the conviction relied on illogical inferences without evaluating alternative hypotheses about the theft's timing and the defendant's presence. The court held that the specific nature of the stolen cables and the lack of an alternative explanation for their possession provided a univocal and convincing link to the crime, leaving no logical room for doubt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen.; Art. 192, comma 2 cod. proc. pen.: The court may reject a revision request when the appellate judgment's reasoning logically connects specific, non-fungible evidence to the crime without requiring a preliminary individual assessment of every single clue, provided the conclusion is univocal and not merely conjectural.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENERI GOFFREDO nato a CENTOLA il 03/02/1972 avverso l'ordinanza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; údita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Mediante l'ufficio difensivo Goffredo Veneri impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 8/02/2024, nell'ambito del procedimento‘rúiclebt_gp in cui il ricorrente è rimasto assente e con cui è stata rigettata la richiesta di revisione della sentenza di condanna per il furto dei cavi elettrici di rame asportati dall'impianto della monorotaia di Centola. Ritiene la difesa che sussista violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. perché la motivazione della torte di appello viola la regola probatoria dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui ha ritenuto che le prove nuove acquisite non incrinassero il quadro probatorio del precedente grado di giudizio.
2. A parere della difesa) la motivazione della (orte di appello sarebbe illogica, contraddittoria ed apparente. Atteso che la colpevolezza del Veneri t,.olTi t, Lla sentenza di cui si chiede la revisione è basata su prove indiziarie, la corte di appello ha rigettato la richiesta di revisione in base ad una prova critica che scaturisce da pure illazioni senza compiere invece la doverosa valutazione dell'ipotesi alternativa dell'estraneità del ricorrente al fatto attribuitogli. Osserva la difesa che la sentenza - considerato che il furto dei cavi di rame della monorotaia è stato commesso con una pluralità di azioni, prima ancora che fosse stato denunciato il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione - ha omesso di valutare l'ipotesi che la notte del 26 gennaio 2013, allorquando il Veneri e il coimputato furono controllati su strada, l'azione furtiva r_ <?, e il trafugamento dei 4000 m di cavo di rame fosse`gia completat'ò.
3. La Corte di appello)valutando tutti gli indizi acquisiti e utilizzabili al fine della decisione, a parere della difesa, ha compiuto una valutazione atomistica degli stessi indizi i sulla base di illazioni in contraddizione con le premesse stesse perché la motivazione non procede ad una valutazione preliminare e individuale di ogni singolo indizio, finalizzata a verificarne la certezza e la intrinseca valenza dimostrativa. Ciò emergerebbe dalla supposizione che i cavi rinvenuti presso il deposito del Veneri fossero gli stessi di quelli asportati presso la monorotaia di Centola ma soltanto mediante una congettura costituita dalla vicinanza temporale del rinvenimento di guaine scuoiate presso il deposito del Veneri; la constatazione del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione presuppone quindi che il furto fosse stato iniziato ancora prima della denuncia e constatazione del non funzionamento dell'impianto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Gli argomenti logici proposti dalla difesa non sono sufficienti e idonei sul piano dello sviluppo argomentativo a incrinare il tessuto probatorio su cui si fonda la sentenza di condanna.
2. In particolare, l'infondatezza della richiesta di revisione è motivata con argomenti lineari che nel loro sviluppo logico-deduttivo volto a riconoscere che i cavi sottratti siano quelli trovati al ricorrente, non sono sostanzialmente indeboliti ma piuttosto elusi dalle osservazioni della difesa che non si confrontano direttamente con le deduzioni della motivazione.
3. In primo luogo, il ricorso non si confronta con la considerazione che il ritrovamento presso il deposito di Veneri di guaine di plastica con numeri seriali identici a quelli riportati sulle guaine rimaste nei pozzetti di ispezione dell'impianto di illuminazione monorotaia Molpa costituisce un indizio grave, preciso e soprattutto univoco della riferibilità dell'asportazione dei cavi all'imputato. Pertanto, sul piano logico indiziario non si tratta di una mera coincidenza temporale del ritrovamento dei cavi nella disponibilità di Veneri rispetto all'accaduto furto degli stessi. La contestuale constatazione del malfunzionamento dell'impianto di illuminazione è l'indicazione chiara della medesima provenienza dei beni sottratti. Si tratta di una immediatezza che non può essere incrinata o opinata con la semplice considerazione che doveva essere accertata diversamente la medesimezza dei cavi sottratti con quelli trovati a breve distanza di tempo nella disponibilità di Veneri.
4. A ciò si aggiunga che non può essere di secondaria importanza nel significato probatorio degli elementi raccolti, la considerazione che tale possesso non ha avuto dal ricorrente alcuna versione alternativa. Inoltre trattasi del resto,di materiale tanto specifico e inusuale, non certo facilmente fungibile, che7 in mancanza di altre indicazioni su altre attività di sostituzione di cavi nella stessa zona, indica in modo oggettivo, univoco, convincente e coerente che trattasi del materiale proveniente dal furto per cui si è proceduto.
5. Tale argomento non è inficiato dalla considerazione che l'asportazione del rame dato il quantitativo e il tipo di materiale sottratto,potrebbe non essere avvenuta in contemporanea con l'inizio del malfunzionamento e poi dello spegnimento dell'impianto di illuminazione. Tale considerazione viene superata nella sentenza di primo e secondo grado nonché nella sentenza impugnata in sede di giudizio di revisione in base alla constatazione che l'imputato non ha fornito una versione alternativa circa il possesso delle guaine in questione e che non si ha alcuna indicazione circa un'eventuale altra sottrazione di una quantità e qualità del materiale così specifico nella medesima zona.
6. In ordine, pertanto, alle più importanti considerazioni logiche sviluppate dalla difesa circa le condizioni di salute asserite in capo al complice unitamente a tutte le circostanze di fatto, il Collegio osserva che, a fronte di tutte le circostanze di fatto indicate a pagina 5 e 6 della motivazione della torte di appello, non vi è alcuno spazio logico per insinuare il dubbio che la decisione impugnata sia stata fondata su elementi contradittori, incompleti, o meramente congetturali, di talché oggi possano essere messi in dubbio dagli argomenti difensivi.
7. Il Collegio, pertanto, ritiene che nessuno degli argomenti offerti dal ricorso sia ragionevolmente fondato su asserite lacune logiche della motivazione e conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa