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Sentenza — n. 555/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls second-instance theft verdict due to lack of private prosecution will after law change.

Numero d'incarto Sentenza — n. 555/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding two counts of theft because the prosecution was no longer viable after a legislative reform. The appellants argued for the application of an old statute allowing non-prosecution for minor thefts, while the lower court had convicted them based on a new law requiring private prosecution. The court ruled that since no private prosecution will was expressed after the new law took effect, the criminal action could not proceed, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 132 c.p.: The criminal action for theft becomes subject to private prosecution upon legislative reform; if no prosecution will is expressed after the new law's entry into force, the action is extinguished and prior convictions are annulled.

Parole chiave

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private prosecution requirement legislative reform effect theft non-prosecution criminal action extinction second instance annulment furto di lieve entità furto aggravato reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Il primo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 132 c.p.
Art. 625 n. 5 c.p.
Nel corpo del ricorso osserva la difesa che la torte di appello ha confermato la responsabilità con riferimento al delitto di furto contestato al capo D) della rubrica dove si imputa il delitto di furto aggravato dalla sola circostanza del fatto commesso da tre o più persone ai sensi dell'art. 625, n.
Art. 624 c.p.
Art. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
c) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
art. 131-bis cod. pen
Il primo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
In particolare, Carducci Luciano Gesuè impugna la sentenza sotto il profilo della scelta e della misura sanzionatoria in quanto trascura i parametri valutativi dell'art. 62-bis cod.
art. 625 cod. pen
5 dell'art. 625 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Alla data della pronuncia della sentenza impugnata il 21 ottobre 2022 nonché a quella del deposito il 29 dicembre 2022 la novella legislativa non era ancora entrata in vigore, ragion per cui non poteva emettersi in quella sede alcuna sentenza di improcedibilità per difetto di querela ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
che prevedeva la possibilità di chiedere l'applicazione per reati puniti con pena non superiore nel massimo ad anni 5, ragion per cui la difesa ne invoca l'applicazione per la prima volta in sede di legittimità in linea con la decisione .delle S.u. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CARDUCCI LUCIANO GESUE' nato a FOGGIA il 05/02/1991 CARDUCCI MASSIMO GESUE' nato a FOGGIA il 04/04/1987 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l inammissibilità del ricorso udito il difensore E' presente in sostituzione l'Avvocato AMERICO FRANCESCO del foro di FOGGIA difensore di CARDUCCI LUCIANO GESUE' e CARDUCCI MASSIMO GESUE' , per delega scritta depositata in udienza, l'Avvocato D'ONOFRIO EMILIANO il quale si riporta i3i motivi espletati nel ricorso e ne chiede l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 3960 del 21 ottobre •2022 presentano ricorso Carducci Luciano Gesuè e Carducci Massimo Gesuè. Il primo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla condanna per il delitto di furto di cui al capo d) della rubrica, rappresentando che l'art. 1, comma 1, lett.

c) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha riformato l'art. 131-bis cod. pen. prevedendo nel comma 1, la sostituzione delle parole "massimo a 5 anni" con le parole "minimo a due anni" e inserito dopo le parole comma 1, quelle "anche in considerazione della condotta susseguente". Tale riforma è entrata in vigore successivamente alla pronuncia della sentenza della corte di appello .impugnata/emessa in data 21 ottobre 2022. Di conseguenza a quella data si sarebbe potuta applicare la vecchia formulazione dell'art. 131-bis cod. pen. che prevedeva la possibilità di chiedere l'applicazione per reati puniti con pena non superiore nel massimo ad anni 5, ragion per cui la difesa ne invoca l'applicazione per la prima volta in sede di legittimità in linea con la decisione .delle S.u. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj.

2. Carducci Luciano Gesuè presenta un secondo motivo di ricorso lamentando la manifesta mancanza o mera apparenza e illogicità della motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. In particolare, Carducci Luciano Gesuè impugna la sentenza sotto il profilo della scelta e della misura sanzionatoria in quanto trascura i parametri valutativi dell'art. 62-bis cod. pen., atteso che già con i motivi d'appello si era invocata la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'unica aggravante ritenuta sussistente ovvero quella del n. 5 dell'art. 625 cod. pen.

Rileva la difesa l'illogicità manifesta della motivazione laddove ritiene di respingere la richiesta del giudizio di prevalenza con riferimento alla presenza dei precedenti penali/ atteso che al momento della commissione dei fatti oggetto dell'imputazione Carducci Luciano non aveva precedenti penali, tanto è vero che non è stata nemmeno contestata la recidiva e considerato che la motivazione ha omesso di valutare congruamente gli argomenti posti dalla difesa con i motivi di appello.

3. Con un terzo motivo di ricorso Carducci Luciano lamenta la violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. per il mancato riconoscimento di tale attenuante e là manifesta carenza della motivazione al riguardo. Osserva la difesa che la Corte di appello ha ritenuto insussistente tale attenuante perché il valore del danno patrimoniale cagionato per complessivi 150 euro ,isiat eccedente la speciale tenuità richiesta, anche in considerazione dell'accertamento non soltanto del danno patrimoniale ma anche del danno criminale nella sua globalità non potendo essere ritenut determinanti solo i parametri dell'entità del pregiudizio g_hé-ta causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto.

Tale passaggio motivazionale, preso atto del sostanziale irrisorio valore economico patrimoniale, urta, a parere della difesa, con il dettato normativo di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che invece andrebbe interpretato prendendo in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non solo il danno patrimoniale ma la sussistenza o meno della gravità significativa dell'offesa arrecata nel caso concreto.

4. Con un quarto motivo di impugnazione si lamenta la violazione dell'art.129 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624-625 cod. pen. per la richiesta di emissione di una sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela con riferimento ai contestati delitti di furto "di cui ai capi C) e D) dell'imputazione" (al riguardo si noti che si tratta probabilmente di un refuso perché il ricorrente Carducci Luciano è imputato solo del reato di cui al capo D). Nel corpo del ricorso osserva la difesa che la torte di appello ha confermato la responsabilità con riferimento al delitto di furto contestato al capo D) della rubrica dove si imputa il delitto di furto aggravato dalla sola circostanza del fatto commesso da tre o più persone ai sensi dell'art. 625, n. 5, cod. pen., in ragione dell'esclusione della circostanza del mezzo fraudolento previsto dall'art. 625, n. 2, cod. pen. ad opera del giudice di primo grado.

5. Avendo la riforma Cartabia introdotto la procedibilità a querela dei reati di furto come per l'ipotesi in contestazione al Carduccii perill'iPotesi-0,reato sub capo D) della rubrica non risulta sporta denuncia querela con relativa istanza di Punizione da parte della persona offesa essendo presente soltanto la denuncia di furto sporta dal signor Amorico Mario, quale responsabile del supermercato Simply di Foggia e che non contiene alcuna istanza di punizione. Alla data della pronuncia della sentenza impugnata il 21 ottobre 2022 nonché a quella del deposito il 29 dicembre 2022 la novella legislativa non era ancora entrata in vigore, ragion per cui non poteva emettersi in quella sede alcuna sentenza di improcedibilità per difetto di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. la cui applicazione invece il ricorrente invoca alla Corte di cassazione con riferimento ai delitti di furto contestati al capo D) dell'imputazione, atteso che mancherebbe l'apposita denuncia querela con relativa istanza di punizione.

6. Carducci Massimo presenta un primo motivo di ricorso sostanzialmente identico a quello presentato dal medesimo difensore per Carducci Luciano con la precisazione che gli argomenti difensivi si riferiscono ad entrambi i capi C) e D) della rubrica ascritti a Carducci Massimo.

7. Il secondo motivo di ricorso presentato da Carducci Massimo presenta argomenti ampiamente sovrapponibili al secondo motivo di ricorso presentato da Carducci Luciano con la particolarità che l'illogicità manifesta della sentenza si profila, a parere della difesa, poiché ha ritenuto sussistenti una pluralità di circostanze aggravanti quando al contrario, come emergerebbe chiaramente ed inconfutabilmente dalla lettura della sentenza impugnata, l'unica circostanza aggravante ritenuta sussistente è quella di cui all'arti. 625 n. 5 cod. pen. ovvero l'aver commesso il fatto in tre o più persone.

Dubita la difesa che possa ritenersi una presunta "qualità negativa" del fatto tale da porrelt giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche per il fatto che in definitiva ha comportato la condanna entro i limiti edittali del furto semplice ai sensi dell'art.624 cod. pen. Ulteriore profilo di vizio della sentenza viene esposto circa il mero richiamo alle ritenute aggravanti attesa la qualità delle stesse e Oa consistenza dei precedenti penali dai quali risulta gravato che, a parere della difesa, non darebbero sufficiente considerazione alle deduzioni difensive prospettate nei motivi di appello/ dove si evidenzia il carattere non aggravato dei furti in conseguenza della ritenuta insussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento nonché la condizione soggettiva del Carducci e il modestissimo valore economico dei beni oggetto dei furti.

Tale considerazione porta la difesa a ritenere la nullità della sentenza per una motivazione mancante o apparente circa il giudizio di comparazione tra opposte circostanze.

8. Il terzo motivo di ricorso riprende tutti gli argomenti già esposti in relazione al terzo motivo di ricorso di Carducci Luciano, cui si può rinviare, ma in relazione alla motivazione della Corte di appello che riguarda entrambi i reati di furto attribuiti a Carducci Massimo.

9. Anche il quarto motivo del ricorso presentato da Carducci Massimo riproduce gli argomenti già esposti in ordine al quarto motivo di ricorso presentato da Carducci Luciano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I reati di cui ai capi C) e D) sono costituiti da fattispecie di furti di modesti generi alimentari commessi in supermercati di Foggia, aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 5 cod. pen e pertanto divenuti procedibili a querela.1. Agli atti sono presenti rispettivamente soltanto le denunce di Frazzano Francesco del 24/10/ 2014 e di Amorico Mario del 25/10/2014 ove si riferiscono le circostanze dei fatti ma non si esprime alcuna volontà di perseguire gli autori del fatto denunciato. Successivamente all'entrata in vigore del regime di procedibilità a querela non è intervenuta alcuna manifestazione di volontà per proseguire l'azione penale. Pertanto, in ordine alla denuncia di furto presentata da Amorico Mario allegata al ricorso circa la posizione di Carducci Luciano e da Frazzano Francesco per i fatti oggetto di denuncia non viene manifestata alcuna volontà di procedere per i reati ivi denunciati.

2. Tutti gli altri motivi attengono a valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudice di merito non ammissibili in sede di legittimità ma devono comunque ritenersi assorbiti dalla declaratoria di non procedibilità.

3. Il Collegio, pertanto, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Carducci Luciano Gesuè e di Carducci Massimo Gesuè relativamente ai capi C) e D) perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Carducci Luciano Gesuè e di Carducci Massimo Gesuè relativamente ai capi C) e D) perché l'azione penale