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Sentenza — n. 553/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for lack of reasoning on leniency request and incorrect abbreviated trial penalty reduction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction against Giuseppe Palazzo for driving under the influence, finding two specific legal errors. The first error was the failure to address the defense's request for leniency under Article 131 bis of the Penal Code, violating the requirement for reasoned decisions. The second error involved applying a one-third reduction to the sentence instead of the mandatory one-half reduction required for abbreviated trials. Consequently, the judgment was sent back to the Court of Appeal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 442 cod. proc. pen.: A judgment must explicitly address requests for leniency; failure to do so constitutes a violation of law, and the statutory reduction for abbreviated trials must be applied strictly as one-half, not less.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of reasoning leniency request abbreviated trial penalty reduction violation of law driving under influence remand for retrial guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
Art. 442 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale per mancata riduzione della pena della metà ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Con il primo deduce la mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 111, comma 6, Cost.
in relazione all'art. 111, comma 6, Cost. e 125 cod.proc.pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod.pen
sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
art. 442 cod.proc.pen
Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale per mancata riduzione della pena della metà ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen.
Generato dall'IA
Sentenza — n. 38624/2021 — snpen
Cassation annuls conviction for drunk driving due to statute of limitations, prioritizing extinction over non-punishment.
Sentenza — n. 48627/2022 — snpen
Cassation annuls appeal court ruling denying non-prosecution exemption for minor traffic offense due to lack of habitual offender status.
Sentenza — n. 17794/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against second-instance conviction for drunk driving without requiring new evidence.
Sentenza — n. 2475/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription grounds, ruling the offense expired before the final judgment. The court annuls the conviction because the five-year limitation period for the traffic violation ended before the case concluded. The decision emphasizes that procedural delays do not suspend the statute of limitations for minor offenses. This ruling clarifies the application of the prescription period in abbreviated criminal proceedings. The court rejects the defense's argument regarding the retroactive application of the lighter penalty rule. Consequently, the conviction is voided due to the expiration of the legal time limit. The judgment is final and does not require remittal to lower courts. The outcome ensures legal certainty by enforcing the statute of limitations strictly. The court notes that no extension of the limitation period was requested by the defense. This case establishes that prescription bars convictions even if the lighter law applies retroactively.
Ordinanza — n. 30884/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to introduction of a new ground not raised in the appeal.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALAZZO GIUSEPPE nato a VILLA LITERNO il 19/03/1967 avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14 febbraio 2024 il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, all'esito di rito abbreviato, ha ritenuto Palazzo Giuseppe colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed applicata la riduzione per il rito lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 1000 di ammenda. Dagli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale é emerso che in data 11.7.2020 verso le ore 16 e 30 agenti della P.G. in forza alla Questura di Modena avevano notato la vettura Fiat modello Punto tg.

BY386NY prevenire da Via Trento e Trieste che ometteva di arrestarsi alla luce semaforica rossa procedendo la marcia verso via Ciro Menotti. Una volta fermato il veicolo, il conducente, identificato in Palazzo Giuseppe, fin da subito manifestava difficoltà nell'articolazione del discorso, pronunciava frasi sconnesse ed emanava un forte alito vinoso, circostanze che inducevano gli agenti ad effettuare accertamenti. La prima prova eseguita alle ore 17 e 23 evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,29 g/I; la seconda effettuata alle ore 17 e 33 dava come risultato un tasso pari a 1,29 g/I.

La vettura risultava intestata a Cerullo Rosa, madre dell'imputato deceduta nel 2019. Sulla base di tali elementi il giudice ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato contravvenzionale contestato.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 111, comma 6, Cost. e 125 cod.proc.pen. sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. Si assume che la sentenza impugnata risulta palesemente viziata dalla mancanza assoluta di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen. effettuata dal difensore in sede di conclusioni. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale per mancata riduzione della pena della metà ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen. Si assume che la pena base é stata diminuita non già nella misura della metà, come prescritto dall'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. bensì nella misura di un terzo.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha. rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo é fondato. Premesso che l'ipotesi della motivazione mancante é inquadrabile nella violazione di legge, nella specie la sentenza impugnata, pur a fronte della richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni all'udienza del 14.2.2024, non si é pronunciata sull'istanza de qua.

2. Del pari fondato é il secondo motivo, che in ogni caso va scrutinato nell'ipotesi in cui la predetta istanza non trovi accoglimento. Ed invero, contravvenendo al disposto di cui all'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. il giudice ha applicato la diminuzione di un terzo, e non già di un mezzo, pur procedendosi per una contravvenzione.

3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. ed all'entità della riduzione prevista per il rito abbreviato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e all'entità della riduzione prevista per il rito abbreviato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d